Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1976 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 842,

primo comma, del codice civile, e dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939,

n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e

per l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 9 della legge 2

agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 novembre 1974 dal pretore di Civitanova

Marche nel procedimento civile vertente tra Caruso Alfonso e Casas

Arnaldo, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 dal pretore di Civitanova

Marche nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, iscritta al n.

139 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 6 novembre 1974 il pretore di Civitanova

Marche, nel procedimento civile promosso da Caruso Alfonso contro Casas

Aldo, avente ad oggetto il preteso diritto dell'attore ad introdursi

nel fondo agricolo non recintato del convenuto per ritrarre fotografie

della selvaggina ivi esistente, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, in quanto

riconosce il diritto di entrare nel fondo altrui soltanto a chi

eserciti la caccia.

Secondo il pretore, l'esistenza del diritto sancito dal menzionato

art. 842 a favore dei cacciatori, inquadrabile fra le limitazioni al

diritto di proprietà consentite dall'art. 42 della Costituzione per

fini sociali, postulerebbe eguale diritto a favore di chi persegua in

quel settore fini artistici, scientifici e culturali in genere, che

rispondono anch'essi a ben precisi interessi sociali, senza di che

dovrebbe configurarsi una violazione della libertà dell'arte e della

scienza, garantite dagli artt. 9 e 33 della Costituzione.

Inoltre la denunziata carenza contrasterebbe sia con l'art. 2 Cost.

che garantisce i diritti fondamentali dei cittadini, sia con l'art. 3

Cost. perché indurrebbe una discriminazione a danno del cittadino non

cacciatore, ma portatore dei menzionati interessi sociali

costituzionalmente rilevanti.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12

febbraio 1975.

Avanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che l'art. 42, secondo comma, della

Costituzione garantisce la proprietà privata entro determinati limiti,

in relazione alla funzione sociale assegnata alla proprietà stessa. La

lamentata, mancata previsione dell'art. 842 codice civile non

costituirebbe una lacuna in relazione alla funzione suddetta che, in

base a quanto desumibile dagli artt. da 41 a 46 Cost., non

comprenderebbe il perseguimento di fini culturali, artistici o

scientifici, né quindi prevederebbe l'imposizione di vincoli intesi a

garantire consimili finalità. Né sarebbero poi invocabili nella

specie i principi costituzionali di cui agli artt. 9 e 33 Cost. che, in

via di massima, dovrebbero avere la loro attuazione al di fuori del

sacrificio dei diritti della sfera privata.

Non sussisterebbe, infine, la denunziata violazione del principio

di eguaglianza, perché le situazioni raffrontate, dei cacciatori, da

un lato, e dai portatori di interessi artistici, scientifici o

culturali, dall'altro, non sarebbero omogenee e sarebbero, quindi,

suscettibili di una diversa disciplina.

In ogni caso, poi, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata

perseguirebbe l'intento di garantire il libero esercizio della caccia,

in quanto avente per oggetto animali ritenuti res nullius, il che

spiegherebbe la genesi della facoltà censurata.

2. - Con successiva ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 lo stesso

pretore, nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, imputato di

contravvenzione all'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato

dall'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere abusivamente

collocato sul suo terreno non recintato tabelle recanti la scritta

"divieto di caccia - colture in atto" ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 842 cod. civ., nonché delle

citate norme che puniscono, appunto, l'apposizione abusiva delle

tabelle di divieto di caccia, per preteso contrasto con gli artt. 42,

secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

Al riguardo, il pretore osserva che la caccia non potrebbe oggi

considerarsi fenomeno riflettente una funzione sociale apprezzabile,

avendo perso i caratteri originari che la giustificavano come strumento

di procacciamento alimentare, di difesa contro gli animali nocivi e,

latamente, educativo. La caccia anzi tenderebbe, attraverso la

compromissione del patrimonio faunistico, ad incidere negativamente

sulla conservazione dell'habitat umano e, pertanto, le limitazioni

previste dalle norme impugnate al diritto di proprietà urterebbero

contro il disposto dell'art. 42, secondo comma, Cost. che consente

consimili restrizioni solo in dipendenza di una funzione sociale

positiva.

Inoltre, la denunciata carenza di rilievo sociale comporterebbe il

contrasto delle limitazioni in esame anche con il terzo comma dell'art.

42 Cost., perché si risolverebbero in servitù imposte al proprietario

in ipotesi non giustificate da interesse generale.

Infine, il libero accesso ai fondi solo se non recintati e la

correlativa esclusione dei fondi recintati, indipendentemente dall'uso

dei terreni e dalla eventuale incompatibilità di detto uso con

l'esercizio della caccia, realizzerebbero un trattamento diverso di

cittadini che si trovano in situazioni non sostanzialmente

diversificate, ed in violazione, quindi, del principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata ed è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 18 giugno 1975.

Anche in questa causa è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che, contrariamente all'assunto del pretore,

l'esercizio del diritto di caccia sarebbe un diritto di libertà

individuale, qualificabile giuridicamente come diritto pubblico

soggettivo, in funzione del quale spetterebbero al cacciatore le

facoltà previste dalla legge come coessenziali alla attuazione del

diritto stesso, fra cui appunto l'introduzione nel fondo altrui, con le

opportune salvaguardie e cautele circa il modo in cui l'esercizio

stesso viene effettuato, onde limitare al massimo gli eventuali danni

conseguenziali. Né potrebbe contestarsi la funzione sociale della

caccia, giacché le pur innegabili trasformazioni degli scopi o dei

caratteri del fenomeno venatorio, ricollegabili alle modificazioni

della vita economico sociale, non escluderebbero la rilevanza in tal

senso del fenomeno stesso. Né le pur apprezzabili preoccupazioni di

carattere ecologico prospettate dal pretore avrebbero rilievo in questa

sede, ma andrebbero riferite alla valutazione delle disposizioni

legislative e amministrative che disciplinano in concreto l'esercizio

della caccia. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di rimessione, sopra menzionate, dello stesso

pretore di Civitanova Marche, riguardano questioni in parte comuni, e,

pertanto, è opportuno procedere alla riunione dei relativi giudizi,

onde pervenire a contestuale decisione.

2. - Va esaminata, anzitutto, la questione sollevata nell'ordinanza

del 25 gennaio 1975, sotto il profilo della violazione dell'art. 42

Cost., poiché dalle considerazioni che ora verranno svolte, discende

anche la decisione di altra questione sollevata con l'ordinanza

precedente.

Seguendo quest'ordine di esame, si rileva che il giudice a quo,

dopo aver negato il valore sociale della caccia, afferma che

l'imposizione, al proprietario di fondi, dell'obbligo sancito dall'art.

842 cod. civ. di consentire l'ingresso a terzi a scopo venatorio,

costituirebbe violazione dell'art. 42 Cost. perché si risolverebbe in

una limitazione della proprietà privata, imposta in difetto dei fini,

previsti, invece, al riguardo, dalla norma costituzionale predetta.

Deve osservarsi che il fenomeno della caccia, pur se indubbiamente

presenta oggi caratteri socialmente diversi da quelli originali, non

per questo può essere considerato privo di positivo rilievo sì da

essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della

proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile

l'esercizio, a norma dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Se può ammettersi, invero, che non sono più attuali le finalità

e gli scopi primordiali di ordine essenzialmente economico e di difesa

che caratterizzarono l'attività venatoria nelle sue origini, come

esercizio di un diritto naturale, deve altresì darsi atto che,

successivamente, ne è stata sempre riconosciuta la rilevanza sociale,

pur se progressivamente restringendone e condizionandone l'ambito in

vista della necessaria coordinazione con altre esigenze ed altri

diritti. Si è così giunti alla precisazione della sua natura di

diritto di libertà individuale, opportunamente disciplinato, come è

reso palese dall'analitica regolamentazione posta in essere a

cominciare dalla legge 24 giugno 1923 n. 1420 fino al testo unico n.

1016 del 1939, modificato dalla legge n. 799 del 1967, con cui si è

progressivamente pubblicizzato il settore, inserendo definitivamente la

caccia fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse

nazionale (sentenze nn. 69 del 1962, 59 del 1965, 93 del 1973) salvi il

rispetto dell'incolumità delle persone, la doverosa protezione della

fauna e dell'ambiente nonché la tutela dei prodotti e delle

coltivazioni agricole. E mentre è noto che lo sport è un'attività

umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la

protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato, deve ricordarsi

che l'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. è

elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia,

costituendone un necessario presupposto, giacché è evidente che non

sarebbe possibile cacciare senza la facoltà di spostarsi alla ricerca

della selvaggina. Trattasi, d'altra parte, di una facoltà limitata ai

fondi non recintati, esercitabile cioè solo nei confronti di quei

proprietari i quali non abbiano ritenuto di avvalersi dello jus

prohibendi, connaturale al diritto di proprietà, e manifestato,

qualora si tratti di terreni "in attualità di coltivazione", mediante

l'apposizione di particolari tabelle di divieto (art. 30 r.d. n. 1016

del 1939 modificato dall'art. 9 legge n. 799 del 1967): il che

costituisce espressione di un ragionevole contemperamento fra la tutela

del diritto dominicale di cui viene lasciata la piena disponibilità al

titolare, a condizione che manifesti la sua volontà in un determinato

modo, e la garanzia del diritto di libertà di cacciare.

Tutto ciò premesso, è lecito ravvisare la presenza di

giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del

proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ., il che esclude il

lamentato contrasto con l'art. 42 Cost. sotto il profilo delineato

nell'ordinanza di rinvio del 25 gennaio 1975.

3. - Vanno ora esaminate le censure sollevate dal giudice a quo

nell'ordinanza del 6 novembre 1974 con riferimento agli artt. 2; 3, 9,

33 e 42 Cost., nel presupposto che la implicita esclusione della

facoltà di introdursi nei fondi altrui da parte di chi intenda

svolgervi attività artistico-culturali (fotografie di animali vaganti)

costituisca violazione dei diritti dell'uomo, della parità di

trattamento, del promovimento della ricerca scientifica, della libertà

dell'arte e della scienza, nonché del contenuto del diritto di

proprietà.

Sotto tali profili, deve anzitutto osservarsi che le libertà

invocate, come tutti i diritti di libertà, nascono limitate, essendo

il concetto di limite insito nel concetto di diritto, come questa

Corte ha affermato fin dalla sent. n. 1 del 1956, il che, appunto, sta

a significare la possibilità della determinazione della sfera di

azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino

garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione

costituzionale.

Richiamando a questo punto la già illustrata essenzialità della

facoltà di spostamento ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di

caccia e la riconosciuta utilità sociale che all'esercizio stesso è

connaturata, è evidente che, mentre la facoltà suddetta si palesa

razionalmente insopprimibile, l'eventuale facoltà di ingresso in un

fondo altrui per esercitarvi, invece, le attività artistico-culturali

in esame, non investe un parallelo carattere di essenzialità, restando

pur sempre le libertà invocate suscettibili di attuazione con diverse

modalità, data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed

elaborazione scientifica, mista all'esercizio di attività tendenti al

raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico.

L'esclusione lamentata trova indubbio fondamento nel rispetto del

diritto di proprietà, quale costituzionalmente garantito.

Anche il riferimento alla pretesa violazione del principio di

uguaglianza non è fondato. Come è noto, il rispetto dell'art. 3 Cost.

richiede che vengano attribuiti trattamento eguali a situazioni

omogenee mentre le situazioni raffrontate nella specie non presentano

tale requisito se, come sopra si è detto, diversa, ai fini del diritto

alla tutela della proprietà e in relazione alla disciplina in esame,

è la situazione del cacciatore e quella del portatore di altri

interessi.

Parimenti non fondato è il richiamo all'art. 33 della

Costituzione. Questo articolo va inteso ed interpretato nella sua

autentica portata, che è quella di consentire all'arte ed alla scienza

di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente

e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo, questa

esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto di

pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti.

Infine, per quanto riguarda la censura sollevata sotto il profilo

della presunta violazione dell'art. 2 Cost., deve rilevarsi che tale

norma, nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si

riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente

presi in considerazione: per cui, una volta esclusa la violazione di

tali specifiche garanzie, il generico richiamo all'art. 2 Cost.,

formulato dal giudice a quo senza ulteriori riferimenti ad altri

diritti fondamentali eventualmente lesi oltre quelli specificamente

posti in evidenza nella ordinanza di rinvio, rimane senza rilievo ai

fini del presente giudizio di leggittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 842, primo comma, del codice civile, dell'art. 30 del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 9 della legge 2

agosto 1967, n. 799 (modificativa del predetto testo unico), sollevate,

con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Civitanova Marche in

riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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