Art. 2 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2

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Non sono elettori:

  • 1)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N.180));
  • 2)i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • 3)coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
  • 4)coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;
  • 5)i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • 6)coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
  • 7)per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:
  • a)per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del codice penale, e con esclusioni in ogni caso delle figure colpose: peculato (art. 314 Codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), associazione per delinquere (art. 416), devastazione e saccheggio (art. 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (art. 472), falsita' in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsita' in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'art. 527; delitti di aborto (articoli 545 e 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (art. 564), omicidio (art. 575 e seguenti), lesioni gravissime (art. 583, capoverso), furto aggravato (art. 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (art. 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (art. 643), usura (art. 644), frode in emigrazione (art. 645) e ricettazione (art. 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);
  • b)per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi di azzardo). Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;
  • 8)i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista. Le disposizioni dei numeri 5), 6), 7) e 8) non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 17 maggio 1978 al 23 maggio 1980

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 327/1996

    Questione inammissibile
    29 luglio 1996

    Manifesta inammissibilità per palese irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto esclude per il fallito il diritto di elettorato attivo, finché dura lo stato di fallimento e, comunque, non oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa dello stesso. Posto, infatti, che la perdita temporanea del diritto di elettorato attivo costituisce uno degli effetti tipici della sentenza dichiarativa di fallimento - eliminato per scadenza del predetto termine quinquennale o per revoca o annullamento della sentenza medesima - è palese che la richiesta della sua sospensione o revoca avanzata dalla parte (dapprima innanzi al Giudice istruttore della causa di opposizione al fallimento, ex artt. 669-quater e 700 cod. proc. civ., e poi con reclamo al tribunale rimettente, ex art. 669-terdecies stesso codice), mira all'emissione di un provvedimento abnorme, non concedibile dal giudice. red.: A.M. Marini

    Art. 2 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 1 Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 · Art. 3 cost. · Art. 669-terdecies c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 120/1993

    Questione inammissibile
    26 marzo 1993

    Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacità elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.

    Art. 2 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 32 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 1 Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 · Art. 9 Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 43/1970

    Questione infondata
    23 marzo 1970

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, contenente il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, proposta dalla Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 3 dicembre 1968, in riferimento agli artt. 3 e 48 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…

    Art. 2 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 17 maggio 1978. 9 parole tolte, 9 parole aggiunte.

1) tolto: gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N.180;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art2 · fonte del testo

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