Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari

e obbligatori), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1985 dal

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia nei

ricorsi riuniti proposti da Presti Giuseppe contro il comune di

Pettineo ed altri, iscritta al n. 1163 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47/bis

dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Motivazione

Ritenuto in fatto In data 8 e 9 giugno 1980 si tennero le elezioni per il rinnovo

del Consiglio comunale di Pettineo (Messina) a seguito delle quali la

lista n. 1 riportò n. 558 voti e la n. 3 n. 557 voti. I risultati

delle operazioni venivano impugnati dinanzi al TAR per la Sicilia -

sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Avverso tale

sentenza proponeva gravame una delle parti dinanzi al Consiglio di

giustizia amministrativa per la regione Sicilia il quale ha sollevato

la questione in oggetto ritenendone la rilevanza poiché alle

elezioni, tenutesi con il metodo maggioritario, avevano partecipato

quattro infermi di mente e lo scarto tra le due liste in competizione

era stato di un solo voto.

Osserva il giudice a quo che gli artt. 2, n. 1, e 3, d.P.R. 20

marzo 1967, n. 223, modificato dall'art. 14, l. 8 marzo 1975, n. 39

escludevano dall'elettorato attivo gli interdetti e gli inabilitati

per infermità di mente ed i ricoverati in istituti psichiatrici, ma

che tali disposizioni sono state espressamente abrogate dall'art. 11,

l. 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari

volontari e obbligatori). Tale norma venne approvata, malgrado il

parere contrario della Commissione giustizia, nella convinzione di

una sua prossima modifica ed in ragione dell'urgenza di evitare il

referendum abrogativo della l. 14 febbraio 1904, n. 36, recante norme

sui manicomi e sugli alienati.

A parere del giudice rimettente l'attuale riconoscimento del

diritto di voto a tali soggetti viene a porsi in contrasto con gli

artt. 2 e 48 Cost. che appunto limitano tale diritto in caso

d'incapacità, nonché con il successivo art. 49 in base al quale non

può essere consentito che cittadini totalmente incapaci d'intendere

e di volere concorrano a formare la politica nazionale e siano,

correlativamente, titolari di doveri civici.

Tale presupposto logico non risulta dal testo della norma

costituzionale poiché, a parere del Consiglio, il costituente non

ipotizzò neppure un'eventualità come quella verificatasi a seguito

dell'entrata in vigore della norma impugnata, contenuta, tra l'altro,

in una legge le cui iniziali illusioni sarebbero venute a cadere nel

corso degli anni, mostrando gravi lacune ed imprecisioni. Considerato in diritto Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della

norma impugnata e, nel rimetterne l'esame alla Corte, argomenta circa

la rilevanza osservando che lo scarto tra due liste elettorali nel

comune di Pettineo consta di un sol voto, mentre ben quattro

interdetti parteciparono alle consultazioni, così che un'eventuale

declaratoria di incostituzionalità sarebbe idonea a modificare i

risultati delle elezioni.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia

omette tuttavia di considerare gli effetti della sentenza del TAR per

la Sicilia - sezione staccata di Catania - impugnata dai ricorrenti

principali, i quali hanno chiesto l'accoglimento delle domande

respinte in prime cure.

Con motivazioni della cui fondatezza dà esplicitamente atto

proprio il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, il TAR, oltre

a rigettare il ricorso principale ed a dichiarare inammissibile

quello per motivi aggiunti, ha accolto altresì il ricorso

incidentale, attribuendo cinque voti alla lista n. 1. La differenza

tra le due liste è passata da una a sei voti, così che i voti dei

quattro interdetti non risultano decisivi ai fini dell'esito delle

elezioni, in quanto residuerebbe comunque un margine di due voti in

più, in applicazione del "principio di resistenza".

Ne consegue il difetto di rilevanza della proposta questione che

va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata in riferimento agli artt. 2, 48 e 49 Cost. dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la regione Sicilia (con ordinanza emessa

il 10 aprile 1984) dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180

(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori) nella

parte in cui attribuisce l'elettorato attivo agli interdetti per

totale infermità di mente, avendo abrogato l'art. 2, n. 1, e l'art.

3 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico

delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta

e la revisione delle liste elettorali).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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