Art. 11 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1979 al 6 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

((I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale e' iscritto il coniuge. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e di essere reiscritti, se gia' cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune. La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, e del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale e' iscritto il coniuge. Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai cumuli precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali)).

Testo in vigore dal 17 febbraio 1979 al 6 febbraio 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 47/1970

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1970

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

    Art. 7 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 11 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1970 al 17 febbraio 1979. 139 parole tolte, 141 parole aggiunte.

I cittadini italiani che vengono cancellati tolto: dal registro di popolazione stabile del Comune aggiunto: dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva tolto: allo estero aggiunto: all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del tolto: Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica aggiunto: comune da cui sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini aggiunto: di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale e' iscritto il coniuge. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti tolto: di cui all'art. 1 aggiunto: per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti tolto: nelle liste elettorali o di esservi reiscritti aggiunto: e di essere reiscritti, se gia' cancellati tolto: o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quandoaggiunto: , nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi tolto: nel registro della popolazione stabile del Comune aggiunto: nell'anagrafe della popolazione residente del comune. La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del tolto: Comune aggiunto: comune di nascita o del tolto: Comune aggiunto: comune nelle cui liste tolto: risulta o aggiunto: elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della tolto: partenza, o del Comune aggiunto: emigrazione, e del comune di nascita dei suoi ascendenti tolto: oppure, per aggiunto: o del comune nella cui anagrafe elettorale e' iscritto il coniuge. Per le cittadine straniere aggiunto: residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, tolto: del Comune aggiunto: la domanda deve essere inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. tolto: Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorita' consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale aggiunto: Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza tolto: del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, aggiunto: di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi tolto: sopra descritti aggiunto: di cui ai cumuli precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei tolto: Comuni aggiunto: comuni della Repubblica con le modalita' di cui al tolto: terzo aggiunto: quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto tolto: o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. tolto: Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione tolto: nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale aggiunto: nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art11 · fonte del testo

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