L'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' sostituito dal seguente: "I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di osservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune. La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta, o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorita' consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalita' di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art11 · fonte del testo

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