Art. 11 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11

((1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita. 2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto. 3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. 4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. 5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune. 6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali)).

Testo vigente dal 6 febbraio 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 47/1970

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1970

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

    Art. 7 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 11 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1979 al 6 febbraio 1992. 187 parole tolte, 69 parole aggiunte.

tolto: I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini di cui al primo commaaggiunto: 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in tolto: ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale e' iscritto il coniuge. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e di essere reiscritti, se gia' cancellati, aggiunto: qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettoralitolto: , sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune. aggiunto: del comune di nascita. 2. La domanda, tolto: da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata aggiunto: diretta al sindaco del comune di nascita tolto: o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, e del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comuneaggiunto: , deve essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe tolto: elettorale e' iscritto il coniuge. Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi aggiunto: degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto. aggiunto: 3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. aggiunto: 4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati … non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino tolto: nei casi aggiunto: nel caso di cui ai tolto: cumuli precedenti aggiunto: commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al tolto: quarto comma aggiunto: comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto aggiunto: o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italianaaggiunto: . 5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune. 6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art11 · fonte del testo

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