L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale e' iscritto il coniuge. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e di essere reiscritti, se gia' cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune. La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, e del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale e' iscritto il coniuge. Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai cumuli precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".

Testo vigente dal 16 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;40~art1 · fonte del testo

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