Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,

secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, promossi con

quattro ordinanze rispettivamente emesse il 18, 14, 15 e 17 maggio 1968

dalla Corte d'appello di Roma sui ricorsi elettorali proposti da

Mandillo Franca ed altri, Hatzigougoussi Sofia ed altri, Peppiat Teresa

ed altri e Gusmeroli Luigi ed altri, iscritte ai nn. 169, 277, 278 e

279 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968 e n. 38 del 12 febbraio

1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte d'appello di Roma, giudicando sui ricorsi elettorali

riuniti, proposti da Franca Mandillo e altri, ha sollevato d'ufficio,

con ordinanza 18 maggio 1968, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, secondo comma (art. 1 della legge 22

gennaio 1966, n. 1), del testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali (approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) in riferimento

agli artt. 3 e 48 della Costituzione, e in relazione a coloro che,

essendo già maggiorenni e trovandosi nelle condizioni di cui all'art.

4 dello stesso testo unico, abbiano diritto ad essere iscritti o

reiscritti nelle liste.

Osserva l'ordinanza che, in applicazione della norma impugnata,

viene differito al 1 luglio o al 1 gennaio l'effetto della iscrizione

nelle liste di coloro che per un qualsiasi motivo, non vi siano stati

compresi, pur avendo raggiunto la maggiore età ed essendo in possesso

dei richiesti requisiti, nonché di coloro che, avendo temporaneamente

perduto il diritto elettorale attivo, lo abbiano riacquistato ed

abbiano diritto alla reiscrizione. Né deriva una limitazione

dell'esercizio del diritto di voto, che contrasta con l'art. 48 della

Costituzione, e una disparità di trattamento, che contrasta con l'art.

3, rispetto a coloro il cui diritto è adeguatamente tutelato con

l'iscrizione anticipata nelle liste.

La medesima questione è proposta dalla stessa Corte di appello di

Roma con le ordinanze 14 maggio 1968 e 15 e 17 maggio 1968 (pervenute

alla Corte il 23 dicembre successivo) emesse sui ricorsi elettorali di

Sofia Hatzigougoussi è altri, Teresa Peppiat e altri, Luigi Gusmeroli

e altri.

Non essendosi costituite le parti, le cause sono state trattate in

camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge

11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per il giudizi

davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

Le cause possono essere decise con unica sentenza, data l'identità

della questione.

Il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo

e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) regola, negli artt. 7 e seguenti, un

sistema di aggiornamento d'ufficio delle liste mediante revisioni

semestrali. Queste avvengono con procedimenti che si svolgono dal

febbraio al giugno (prima revisione) e dall'agosto al dicembre (seconda

revisione) di ciascun anno, e che portano all'iscrizione nelle liste di

coloro che compiranno il ventunesimo anno, rispettivamente, nei

semestri dal 1 luglio al 31 dicembre dello stesso anno o dal 1 gennaio

al 30 giugno dell'anno successivo (ex art. 8). Per l'articolo 7,

secondo comma, le variazioni apportate alle liste con i detti

aggiornamenti hanno effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio successivi

all'iscrizione. In tal modo si ha una iscrizione anticipata rispetto

all'effettivo compimento del ventunesimo anno, salva la cancellazione,

prevista dall'art. 33, dei nomi di coloro che non abbiano raggiunto

tale età il primo giorno fissato per le elezioni.

Con questo sistema si è inteso garantire l'esercizio del diritto

di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella

richiesta condizione di età, oltre che nel possesso degli altri

requisiti per essere elettori.

Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7,

secondo comma, che fa decorrere dal 1 gennaio e dal 1 luglio gli

effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato

disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31, primo

comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste

ai sensi del primo comma dell'art. 7.

Infatti l'art. 11 stabilisce che per le domande di iscrizione dei

cittadini italiani residenti all'estero il sindaco provvede, su

decisione delle commissioni elettorali o mandamentali, "con la prima

revisione semestrale utile". E l'art. 31 prescrive, in generale, che

"le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono

essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali". Né

consegue che ogni iscrizione o reiscri-zione non può aver effetto che

dal l' gennaio o 1 luglio successivo alla revisione semestrale, anche

se il diritto di voto sia precedentemente maturato.

È da tener presente che l'art. 32, richiamato nell'inciso del 31,

dispone che variazioni alle liste elettorali possono essere apportate

con revisioni, diverse dalle semestrali di cui al primo comma dell'art.

7, le quali nel linguaggio delle circolari ministeriali prendono il

nome di revisioni dinamiche. Esse sono affidate alle commissioni

elettorali, le quali, per provvedervi, debbono riunirsi ogni sei mesi e

in ogni caso non oltre la pubblicazione del manifesto di convocazione

dei comizi elettorali. Ma queste variazioni sono previste solo per i

casi di morte, perdita della cittadinanza o del diritto elettorale,

trasferimento di residenza, e per il caso di decisione della

commissione mandamentale su ricorso del cittadino residente all'estero

(art. 29 ultimo comma).

Da ciò deriva che, mentre nel momento immediatamente precedente le

elezioni si procede alla cancellazione di coloro che non hanno

raggiunto l'età o che hanno perduto il diritto elettorale, alla

iscrizione o alla reiscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o

abbiano acquistato tale diritto non per effetto del compimento del

ventunesimo anno o lo abbiano riacquistato per il venir meno di cause

impeditive, non si procede se non con la revisione semestrale, che può

essere successiva alle elezioni. Tali sono i casi, oltre quello del

provvedimento del sindaco su domanda del cittadino residente

all'estero, della straniera che abbia conseguito la cittadinanza per

matrimonio, di coloro per i quali siano cessate le cause di impedimento

all'esercizio del diritto di voto (cessazione dello stato di

fallimento, cessazione degli effetti del provvedimento di

sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, cessazione

dell'interdizione dai pubblici uffici ecc.; v. art. 2, primo comma,

nn. 2, 3, 6, 7; stesso articolo, secondo comma; art. 3 T.U.) e di tutti

coloro che comunque non siano stati compresi nell'iscrizione

semestrale.

In tutti questi casi, il collegamento dell'iscrizione o

reiscrizione nelle liste alle revisioni semestrali, e il differimento

degli effetti dell'iscrizione al 1 gennaio o al l' luglio successivi,

impediscono l'esercizio del diritto di voto nel periodo tra l'acquisto

o il riacquisto di esso e le predette date; impedimento che si concreta

in una effettiva limitazione del diritto elettorale ove in tale periodo

siano indette le elezioni. È pertanto palese il contrasto con l'art.

48 della Costituzione.

Egualmente fondata è la questione di legittimità costituzionale

proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per effetto

delle norme esaminate si ha infatti che, mentre con l'iscrizione

anticipata è assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro che,

trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono

compresi nella revisione semestrale, per i casi, invece, innanzi

indicati, di coloro che acquistano o riacquistano il diritto di voto

indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre

oggetto di revisione, la possibilità di esercitare tale diritto è

posticipata a una data successiva a quella in cui si sono verificate le

condizioni per l'iscrizione nelle liste e successiva anche alla

ottenuta iscrizione o reiscrizione.

Si determina così un incongruo e irrazionale trattamento

differenziato, di cui è chiaro il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, e che, in conseguenza della dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle norme in questione, potrà essere

eliminato, nei casi predetti, con l'immediata operatività

dell'iscrizione nelle liste, da effettuare appena verificatosi

l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto, o quanto meno in sede

di revisione cosiddetta dinamica, come lo stesso testo unico dispone

per le decisioni delle commissioni mandamentali su ricorso del

cittadino residente all'estero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo

comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi

per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione

delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223),

nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto,

quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma

dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a

iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal

primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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