Art. 11 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11

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I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva allo estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune. La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorita' consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalita' di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

Testo in vigore dal 28 aprile 1967 al 26 marzo 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 47/1970

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1970

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

    Art. 7 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 11 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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