Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

  • 1)gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;
  • 2)i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;
  • 3)coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o, sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
  • 4)gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;
  • 5)coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;
  • 6)coloro che hanno lite pendente con il Comune;
  • 7)coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;
  • 8)gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
  • 9)coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;
  • 10)i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. ((Le ipotesi di ineleggibilita' di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le nome di cui ai titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 58/1972

    Ha colpito questo articolo
    29 marzo 1972

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ…

    Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 46/1969

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1969

    dichiara inammissibili: a) la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe, in ordine all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636; b) la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza del 9 ottobre 1968, in ordine all'art. 16, secondo comma, del R.D. 5 febbraio 189…

    Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 10 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 14 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 38/1971

    Questione infondata
    4 marzo 1971

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, testo unico sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 15, n. 7, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella s…

    Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 90 parole aggiunte.

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. aggiunto: Le ipotesi di ineleggibilita' di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le nome di cui ai titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art15 · fonte del testo

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