Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.P.R. 636/1961

citata

  • art. 16r.d. 99/1891
  • art. 15r.d. 99/1891
  • art. 16d.P.R. 636/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 11

del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636; dell'art. 16 del regio decreto 5

febbraio 1891, n. 99; e dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960,

n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli

organi delle amministrazioni comunali), in relazione agli artt. 10 e 14

del regio decreto 3 marzo 1934, n. 283 (testo unico della legge

comunale e provinciale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 luglio 1967 dal tribunale di Sassari sul

ricorso di Paba Bachisio, iscritta al n. 220 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282

dell'11 novembre 1967;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1968 dalla Corte di appello di

Napoli sul ricorso di Battaglia Vincenzo, iscritta al n. 191 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;

3) ordinanza emessa il 9 ottobre 1968 dalla Corte d'appello di

Napoli sul ricorso di Ambrosio Enrico, iscritta al n. 236 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 305 del 30 novembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Battaglia Vincenzo e di Ambrosio

Enrico;

udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Roberto Gava, per il Battaglia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa in data 7 luglio 1967 nel corso di un

procedimento promosso su ricorso di Paba Bachisio per ottenere la

dichiarazione di ineleggibilità di Tetti Virgilio a consigliere

comunale nel Comune di Bonorva, il tribunale di Sassari ha sollevato di

ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui

agli artt. 10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale

approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e di cui all'art. 11

del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, in relazione agli artt. 18 e 3 della

legge 4 marzo 1958, n. 261, con riferimento all'art. 15, n. 3, del

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per contrasto con le disposizioni di cui

agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza espone che uno dei motivi dedotti nel ricorso si basa

sulla circostanza, non controversa in giudizio, che il Tetti era stato

nominato, antecedentemente alla sua elezione, rappresentante del Comune

in seno al Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico di

Bonorva, che è ente sovvenzionato dal Comune stesso: da tale carica

egli si era dimesso ben prima della sua elezione a consigliere

comunale, ma senza che le sue dimissioni fossero state formalmente

accettate e che, per conseguenza, si fosse proceduto alla sua

sostituzione. Poiché la soluzione costantemente data al problema

della efficacia delle dimissioni volontarie da un organo collegiale

amministrativo è nel senso di richiedere una loro accettazione

formale, il giudice a quo rileva che, se le norme di legge ordinaria

innanzi indicate debbono essere interpretate nel modo accennato, non è

manifestamente infondata la questione relativa al loro contrasto con il

principio costituzionale della eguaglianza di tutti i cittadini davanti

alla legge e con il principio costituzionale che concerne il diritto di

tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche

elettive in condizioni di eguaglianza e secondo i requisiti stabiliti

dalla legge. Esigere per la cessazione della causa di ineleggibilità

non solo la presentazione delle dimissioni prima delle elezioni a

consigliere comunale, ma addirittura la loro accettazione e la

sostituzione nella carica del membro dimissionario, equivarrebbe,

infatti, a rendere i terzi arbitri circa la eleggibilità o meno di un

cittadino, potendosi con l'accettare o meno le dimissioni presentate,

con il procedere o meno alla sostituzione di coloro che si sono

dimessi, operare ingiustificate discriminazioni in ordine alla loro

capacità elettorale passiva.

Le circostanze di fatto come sopra descritte in merito alla vicenda

elettorale del controricorrente rendono, secondo l'ordinanza, rilevante

ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale

sollevata.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11 novembre 1967.

2. - Con altra ordinanza emessa in data 26 giugno 1968 nel corso di

un procedimento promosso su ricorso di Battaglia Vincenzo avverso la

sentenza del tribunale di Napoli del 22 marzo 1968, nei confronti di

Annunziata Giuseppe, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata relativamente all'art. 15, n. 3, del testo unico 16 maggio

1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle amministrazioni comunali in riferimento agli artt. 3 e 51

della Costituzione.

La norma di cui trattasi, non disciplinando in modo autonomo -

diversamente da come è disposto dall'art. 7 del T.U. 30 marzo 1957, n.

361 - le modalità di cessazione dalle funzioni inerenti alle cariche

in essa previste, che determinano la ineleggibilità a consigliere

comunale (nella specie trattasi di un componente del consiglio di

amministrazione dell'ente comunale di assistenza), postulerebbe

necessariamente, secondo l'ordinanza, l'applicazione delle norme di cui

agli artt. 10 e 14 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale

e provinciale (e successive modificazioni) secondo cui, qualora non sia

disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza o l'accettazione

delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima

autorità che ha proceduto alla nomina, ed inoltre coloro che sono

nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorché sia trascorso il

termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei

successori. Per conseguenza la regolamentazione che ne risulta verrebbe

ad apparire in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Queste ultime norme, infatti, che sono svolte ad assicurare

l'eguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle pubbliche cariche,

potrebbero non trovare applicazione ove sulle dimissioni

tempestivamente presentate dall'interessato non si prevedesse in tempo

debito da chi di competenza.

Nel caso in esame la questione di legittimità costituzionale

prospettata sarebbe di ovvia rilevanza ai fini del decidere, poiché le

dimissioni presentate dal Battaglia in tempo antecedente alla

convocazione dei comizi elettorali sarebbero state accettate solo

successivamente ad essa.

Anche questa seconda ordinanza risulta ritualmente notificata e

comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 12

ottobre 1968.

Si è costituita in giudizio innanzi a questa Corte la difesa del

Battaglia, con atto depositato il 31 ottobre 1968, deducendo che

secondo costante orientamento della giurisprudenza della magistratura

ordinaria gli amministratori degli enti comunali di assistenza debbono

essere considerati ancora in carica, e quindi ineleggibili a

consiglieri comunali, anche se al momento delle elezioni abbiano

presentato le dimissioni, delle quali abbia preso atto la Giunta

comunale, perché, a norma dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99

e degli artt. 10 e 14 del T.U. n. 383 del 1934, essi rimangono in

carica fino all'accettazione delle dimissioni ed all'insediamento dei

nuovi amministratori.

Le norme innanzi indicate sarebbero pertanto in contrasto con i

precetti di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione per vari motivi.

Anzitutto in quanto gli amministratori degli enti comunali di

assistenza sarebbero sottoposti ad un trattamento di sfavore rispetto

agli amministratori di altri enti, istituti ed aziende, che possono

anche essere persone giuridiche private, sovvenzionati e vigilati dal

Comune, quando questi nominino direttamente i loro amministratori.

Sotto altro profilo, gli amministratori dell'ente comunale di

assistenza non si troverebbero in condizioni di eguaglianza con gli

altri cittadini nell'accesso alle cariche elettive, in quanto la

rimozione degli ostacoli posti alla loro eleggibilità non dipenderebbe

soltanto dalla loro volontà, ma sostanzialmente anche dalla volontà

di terzi, tanto più se si considera la brevità del tempo

intercorrente tra lo scioglimento dei consigli comunali ed il giorno

delle elezioni. Significativo sarebbe al riguardo, invece, il disposto

dell'art. 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, riprodotto nell'art. 7

del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, che espressamente ha specificato

doversi intendere per cessazione dalle funzioni l'effettiva astensione

da ogni atto inerente all'ufficio, stabilendo altresì che solo in

alcuni casi è necessaria la formale presentazione delle dimissioni (e

non mai l'accettazione).

Conclude pertanto, la difesa del Battaglia per la dichiarazione di

fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.

3. - Una terza ordinanza, anch'essa della Corte di appello di

Napoli, emessa in data 9 ottobre 1968 nel corso di un procedimento

promosso su ricorso elettorale di Ambrosio Enrico contro Ragosta

Domenico, ha ritenuto, in base a motivi identici a quelli esposti

nell'ordinanza che precede, non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, n. 3, del testo

unico 16 maggio 1960, n. 570, per contrasto con le disposizioni di cui

agli artt. 3 e 51 della Costituzione ed ha altresì sollevato, in

riferimento alle stesse norme costituzionali, questione di legittimità

relativamente all'art. 16, secondo comma, del regolamento 5 febbraio

1891, n. 99. Quest'ultima disposizione, infatti, in riferimento

all'ente comunale di assistenza, ente sovvenzionato dal Comune del

quale il Ragosta faceva parte, ha in comune con il primo comma dello

stesso articolo, che la prevede esplicitamente, la disciplina della

prorogatio nelle funzioni dei componenti la congregazione di carità o

le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza:

prorogatio, che non resterebbe esclusa dalla norma sulla immediata

convocazione del consiglio comunale per la nomina degli amministratori

venuti meno per decadenza, morte o dimissioni. Le disposizioni

costituzionali innanzi richiamate, che sono volte ad assicurare la

eguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle pubbliche cariche,

potrebbero non trovare quindi applicazione - secondo l'ordinanza - ove

non si provvedesse da chi è tenuto o ad accettare tempestivamente le

dimissioni presentate dall'interessato, o, se tanto avvenuto, agli

ulteriori adempimenti di legge necessari perché i successori del

dimissionario assumano l'ufficio in tempo utile.

La questione così proposta sarebbe di evidente rilevanza ai fini

del decidere, in quanto in esito alle dimissioni presentate dal Ragosta

in tempo anteriore alla convocazione dei comizi elettorali non si era

provveduto tempestivamente da chi di competenza agli ulteriori

adempimenti per la sua cessazione dalla carica prima di tali comizi.

L'ordinanza risulta ritualmente notificata e comunicata, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 novembre 1968.

Si è costituita in giudizio innanzi a questa Corte, con atto

depositato il 20 dicembre 1968, la difesa dell'Ambrosio, la quale

illustra preliminarmente le circostanze di fatto, da cui risulterebbe,

fra l'altro, che il Ragosta, dimessosi da amministratore del locale

ente comunale di assistenza il 9 maggio 1967, aveva ottenuto la

accettazione delle sue dimissioni da parte del Comune e da parte

dell'ente comunale di assistenza rispettivamente nei successivi giorni

10 e 14 dello stesso mese, ma non era stato efficacemente ed

effettivamente sostituito, in quanto la deliberazione commissariale del

6 giugno 1967, n. 202, che nominava il suo sostituto, pur anteriore

alle elezioni, non poteva alla data delle stesse considerarsi già

operante, non essendo trascorsi i quindici giorni di pubblicazione, né

essendo intervenuta la approvazione prefettizia, né essendo stata essa

comunicata all'ente comunale di assistenza, né essendo comunque

avvenuto l'insediamento materiale del successore.

In relazione alle questioni dedotte, la difesa dell'Ambrosio

sostiene in primo luogo la loro inammissibilità, in quanto esse

concernerebbero la legittimità di una norma regolamentare (l'art. 16

del R.D. n. 99 del 1891) e di una norma (l'art. 15, n.3 del D.P. n.

570 del 1960) inserita in un testo unico meramente compilatorio, e al

più regolamentare anch'esso, in quanto non emanato in virtù di una

delega legislativa.

Nel merito la stessa difesa sostiene la infondatezza delle

questioni, in quanto le norme costituzionali invocate non

escluderebbero che il legislatore possa determinare condizioni di

ineleggibilità, come quelle della fattispecie in esame, con

riferimento a categorie di cittadini e nel rispetto di criteri

razionali. L'ordinanza della Corte di appello si richiamerebbe, in

realtà, secondo questo assunto difensivo, piuttosto ad un ipotetico

inconveniente, connesso all'eventualità che l'insediamento del

sostituto del dimissionario ritardi ad opera dell'autorità competente,

che non alla violazione di norme costituzionali; e l'inconveniente

lamentato sarebbe non solo temporaneo, ma verificabile per ogni ipotesi

di dimissioni, prevedibile e scontato dall'interessato come eventuale

conseguenza di una carica liberamente assunta.

4. - All'udienza la difesa del Battaglia ha insistito nelle

argomentazioni e nelle conclusioni precedentemente formulate. Considerato in diritto :

1. - Le tre cause hanno ad oggetto questioni sostanzialmente

identiche e possono pertanto essere decise congiuntamente con unica

sentenza.

2. - Tutte le ordinanze, infatti, lamentano la violazione degli

artt. 3, prima parte, e 51 della Costituzione. Tutte denunciano la

disciplina risultante, secondo l'interpretazione dominante nella

giurisprudenza, dagli artt. 10 e 14 del T.U. della legge comunale e

provinciale del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 15, n. 3, del

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel senso che le cause di

ineleggibilità a consigliere comunale previste da quest'ultima

disposizione non cessino se non dopo che le dimissioni dagli uffici

nelle stesse indicati siano state accettate e siasi proceduto alla

sostituzione del dimissionario. Le ordinanze presentano, tuttavia,

alcune diversità di formulazione per quanto attiene alla

specificazione delle disposizioni nei confronti delle quali la

questione di legittimità costituzionale è stata da ciascuno

sollevata.

Più semplicemente delle altre, l'ordinanza 26 giugno 1968 della

Corte d'appello di Napoli conclude denunciando, in dispositivo, il solo

n. 3 dell'art. 15 del T.U. n. 570 del 1960, espressamente collegato

però, in motivazione, agli artt. 10 e 14 del T.U. comunale e

provinciale del 1934; mentre l'ordinanza emessa dalla stessa Corte il 9

ottobre successivo estende altresì la censura all'art. 16, secondo

comma, del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, disciplinante la

prorogatio nell'ufficio degli amministratori delle congregazioni di

carità, oggi enti comunali di assistenza.

A sua volta, l'ordinanza del tribunale di Sassari prospetta la

questione, in primo luogo, nei confronti degli artt. 10 e 14 del T.U.

del 1934, nonché dell'art. 16 maggio 1961, n. 636, ma con riferimento

all'art. 15, n. 3, del T.U. del 1960, ed anche "in relazione" con gli

artt. 18 e 3 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sul riordinamento dei

patronati scolastici.

3. - Il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, è sicuramente un regolamento

di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge 17 luglio

1890, n. 6972, cui accede, e denominantesi "regolamento

amministrativo": per questa parte, la questione di legittimità

costituzionale sollevata nella seconda ordinanza della Corte d'appello

di Napoli è quindi inammissibile, in conformità della costante

giurisprudenza di questa Corte.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi per la questione proposta

dal tribunale di Sassari in ordine all'art. 11 del D.P.R. n. 636 del

1961, la natura regolamentare del quale è già stata affermata da

questa Corte con la sentenza n. 18 del 1968 e non può che essere qui

ribadita, per le ragioni enunciate in detta sentenza.

Quanto poi agli artt. 3 e 18 della legge n. 261 del 1958, la Corte

ritiene che il tribunale di Sassari li abbia richiamati nell'ordinanza

al solo scopo di tracciare un quadro completo della normativa vigente

in materia di rapporti tra il comune e il consiglio di amministrazione

del patronato scolastico, di cui si controverteva nella specie:

infatti, l'art. 3 si limita a dettare norme sulla composizione, la

durata e l'organizzazione interna dei consigli di amministrazione dei

patronati, le quali potevano tutt'al più venire in considerazione come

presupposti indiretti, essendo in quella sede contestata la

eleggibilità a consigliere comunale di un componente del consiglio di

amministrazione del patronato scolastico nominato dal consiglio

comunale. L'art. 18, dal canto suo, non fa che rinviare ad un

regolamento di esecuzione (successivamente emanato con il ricordato

D.P.R. n. 636 del 1961) la disciplina delle forme e dei modi del

passaggio al nuovo ordinamento dei patronati scolastici e probabilmente

è stato indicato nell'ordinanza sol perché su di esso si fonda, tra

le altre, la disposizione regolamentare dell'art. 11, in ordine alla

quale era proposta questione di legittimità costituzionale, da

dichiararsi peraltro, come si è detto, inammissibile.

L'oggetto del presente giudizio risulta perciò circoscritto ai

rapporti degli artt. 10 e 14 del T.U. n. 283 del 1934, e 15, n. 3, del

T.U. del 1960 con gli artt. 3, prima parte, e 51, primo comma, della

Costituzione.

4. - La difesa del ricorrente nel giudizio promosso con l'ordinanza

9 ottobre 1968 della Corte d'appello di Napoli ha eccepito

l'inammissibilità della questione di costituzionalità nei confronti

dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. n. 570 del 1960, trattandosi di testo

unico meramente compilatorio, privo di forza di legge perché non

adottato sulla base di una delega legislativa.

Ma l'eccezione dev'essere disattesa, perché, se è vero che l'atto

in questione non poteva assumere e non ha assunto, in difetto di

delegazione, forza di legge, è anche vero tuttavia che il suo art. 15

risulta dalla fusione dell'art. 15 di un precedente testo unico (il

D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), emesso in virtù della delega contenuta

nell'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84, e quindi rientrante

certamente tra gli atti sottoposti al controllo di questa Corte a norma

dell'art. 134 della Costituzione, con l'art. 6 della legge 23 marzo

1956, n. 136, portante modificazioni a quel testo unico. Più

particolarmente, anzi, la disposizione del n. 3, che qui interessa,

costituisce trascrizione testuale del corrispondente n. 3 dell'art. 15

del testo unico delegato (atto con forza di legge) del 1951.

5. - Nel merito, la Corte osserva che, isolatamente riguardati a

prescindere dalle conseguenze che ne derivano sul significato del n. 3

dell'art. 15 del T.U. n. 570 (n. 3 dell'art. 15 del testo unico

legislativo n. 203 del 1951), gli artt. 10 e 14 del T.U. comunale e

provinciale n. 383 del 1934 non contrastano con le norme costituzionali

invocate nelle ordinanze di rimessione: l'art. 10 stabilendo che

l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla

medesima autorità che ebbe a procedere alla nomina e presupponendo

quindi il principio, di generale applicazione nel campo

giuspubblicistico, che le dimissioni non hanno effetto se non sono

state accettate dall'autorità competente; l'art. 14 formulando, con

specifico riferimento all'ipotesi di avvenuto decorso del termine di

durata, la regola che gli amministratori cessanti restano in carica

fino all'insediamento dei loro successori, anche questa applicabile,

più largamente, ad ogni altra ipotesi di cessazione dall'ufficio,

compresa quella di dimissioni.

Neppure la disposizione dell'art. 15, n. 3, in quanto prescrive

l'ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono una

retribuzione a carico del comune o di enti o aziende dipendenti,

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso nonché "degli

amministratori di tali enti, istituti od aziende", appare di per sé

censurabile alla stregua delle norme della Costituzione cui si

richiamano le tre ordinanze.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza 3

luglio 1961, n. 42) non è vietato alla legge di stabilire in linea

generale ed astratta cause di ineleggibilità per categorie di soggetti

che, per gli uffici ricoperti o per i loro rapporti con il comune, si

trovino "in situazioni di incompatibilità con la posizione di

candidati alle elezioni", sia per l'influenza che da quelle circostanze

può derivare sulla libera espressione del voto, sia per l'incidenza

che le circostanze medesime possono avere sull'esercizio delle funzioni

di consigliere comunale. È da soggiungere che lo stesso art. 51, primo

comma, nel ribadire, con particolare riguardo all'ammissione ai

pubblici uffici e alle cariche pubbliche elettive, il principio di

eguaglianza, riserva alla legge la determinazione dei requisiti di

volta in volta necessari, e questi possono essere tanto positivi quanto

negativi, come appunto il non trovarsi in situazioni del genere di

quella cui si è ora accennato.

6. - Ferme restando tali considerazioni, è tuttavia evidente che

le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale

della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta

interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i

limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la

soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono

preordinate. Per l'art. 51 della Costituzione, l'eleggibilità è la

regola, l'ineleggibilità l'eccezione.

Ma, ai fini che le cause di ineleggibilità specificamente

contemplate nell'art. 15, n. 3, del T.U. n. 570 del 1960 (art. 15, n.

3, del testo unico legislativo del 1951) tendono a perseguire, è

manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare l'ineleggibilità,

che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate,

senza d'altronde che alcun termine sia prescritto per l'accettazione;

così come è ultroneo esigere per di più che il dimissionario sia

stato sostituito nell'ufficio.

Un tale sistema, per quanto rispondente alle esigenze e conforme ai

principi del rapporto di servizio nel diritto pubblico, si traduce,

quando sia applicato senza i necessari temperamenti alla materia delle

ineleggibilità, in una ingiustificata limitazione, a danno di

particolari categorie di cittadini, del principio dell'art. 51, primo

comma: limitazione tanto più grave, in quanto la eleggibilità

finisce in tali ipotesi per dipendere da una estranea volontà, per

giunta discrezionale almeno in ordine al quando. Ne risulta violata al

tempo stesso la riserva di legge posta dall'art. 51, essendo il

protrarsi della ineleggibilità concretamente rimesso alla

discrezionalità del consiglio comunale, cui spetta accettare le

dimissioni e provvedere alla nomina dei nuovi amministratori.

Che la ratio delle ineleggibilità sia soddisfatta a sufficienza

con le semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del

dimissionario ad ogni ulteriore atto di ufficio, è confermato, del

resto, dalle apposite disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.R. 30

marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi per la elezione della

Camera dei deputati, a termini delle quali le cause di ineleggibilità

previste nello stesso articolo "non hanno effetto se le funzioni

esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza

della Camera dei deputati" (e, in caso di scioglimento anticipato,

entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento),

precisandosi altresì che "per cessazione delle funzioni si intende la

effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,

preceduta... dalla formale presentazione delle dimissioni".

Disposizioni sostanzialmente analoghe sono dettate anche per le

elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, del Trentino-Alto

Adige e del Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente dall'art. 6 del

D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, dall'art. 12 della legge regionale

20 agosto 1952, n. 24, e dall'art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n.

3.

Come si rileva raffrontando fra loro le disposizioni ora

menzionate, il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente

determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la quale

deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità, nei

sensi sopra esposti; ma in nessun caso tale data può essere successiva

a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che

rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo.

Ond'è che, in mancanza di apposite disposizioni, è questo il momento

cui deve farsi riferimento.

7. - Deve concludersi pertanto che quel che si pone in contrasto

con l'art. 51 della Costituzione è la normativa risultante dal

combinato disposto degli artt. 15, n. 3, T.U. n. 570 del 1960 (art.

15, n. 3, testo unico legislativo n. 203 del 1951) e dagli artt. 10 e

14 T.U. comunale e provinciale n. 383 del 1934, nonché dai più

generali principi da questi ultimi implicati.

L'accertata violazione dell'art. 51, primo comma, rende superfluo

prendere in esame le censure per contrasto con l'art. 3, prima parte,

della Costituzione, tanto più che l'art. 51 è la disposizione che,

nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di

eguaglianza alla materia della eleggibilità, pone i principi

direttamente disciplinanti la materia stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale proposta dal

tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe, in ordine

all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636;

b) la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte

d'appello di Napoli, con l'ordinanza del 9 ottobre 1968, in ordine

all'art. 16, secondo comma, del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del

T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, D.P.R. 5 aprile 1951, n.

203), contenente norme per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, in relazione agli artt. 10 e 14 del

R.D. 3 marzo 1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale,

limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità previste

nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che, all'atto della accettazione della

candidatura, abbiano presentato le dimissioni astenendosi

successivamente da ogni attività inerente all'ufficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE

ECLI:IT:COST:1969:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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