Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1990 al 10 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972) Registrazione degli atti di donazione 1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 10 dicembre 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 55, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art55 · fonte del testo

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