Art. 56-bis — Accertamento delle liberalità indirette

((1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.)) 50 2. ((Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.)) 50 3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote ((e le franchigie)) indicate all'articolo 56 ((...)). 22 50

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 ottobre 2001, n. 383

22

La L. 18 ottobre 2001, n. 383, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, e' prorogato al 30 giugno 2002."

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2001 al 3 ottobre 2024. 74 parole tolte, 26 parole aggiunte in 3 capoversi.

1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742aggiunto: , 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente tolto: in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

tolto: a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributitolto: ;

tolto: b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. 2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota tolto: del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire aggiunto: dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista. 3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai … 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote aggiunto: e le franchigie indicate all'articolo 56 tolto: mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per centoaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art56bis · fonte del testo

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