Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1998 al 16 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

(Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972) (( (Omissione della dichiarazione).)) ((1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

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Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione."

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 16 luglio 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 50, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1997 al 1 aprile 1998. 128 parole tolte, 37 parole aggiunte.

(Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972)tolto: Omissione o tardivita' della dichiarazione 1. L'omissione e la tardivita' della aggiunto: (Omissione della dichiarazione). 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione tolto: o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'impostaaggiunto: , quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficiotolto: ; se e' stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria e' commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non e' dovuta impostatolto: , pur essendovi beni ereditari, si applica la tolto: pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila. 2. La pena pecuniaria e' ridotta a un quarto, col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 3. La pena pecuniaria e' ridotta a un sesto del massimo se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi rinunzia prima che siano decorsi venti giorni dalla notificazione dell'avviso di fissazione della prima udienza della commissione tributaria di primo grado aggiunto: sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art50 · fonte del testo

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