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(Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972) Riscossione coattiva e prescrizione 1. Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'art. 27. 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 aprile 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 344/2002

    Questione inammissibile
    12 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il privilegio speciale sugli immobili a favore dell'erario per il mancato pagamento dell'imposta da parte dell'erede operi quando abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo, ipotizzando l'inserimento nel predetto art. 41 "di una norma che imponga all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione del privilegio presso l'Ufficio dei registri immobiliari". Infatti a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla discrezionalità del legislatore in caso di pluralità di soluzioni v. sentenza citata n. 291/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 386/1999

    Questione infondata
    15 ottobre 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 24, 53 e 113 Cost. - degli artt. 34 e 41 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - laddove non consentirebbero al terzo acquirente di un bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo all'inerzia del successore 'mortis causà, la maggiore imposta (imposta complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del contribuente - in quanto - posto che la c.d. estraneità del terzo acquirente al rapporto tributario deve correttamente intendersi nel senso che il terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale bene, del pagamento dell'imposta di successione; e che la funzione di garanzia del credito tributario, che il privilegio viene ad assolvere, vale a spiegare come la giurisprudenza, al di la' della ritenuta estraneità del terzo acquirente al rapporto di imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca - le disposizioni impugnate possono - e quindi devono - essere interpretate, conformemente a Costituzione ed in analogia alla disciplina contenuta nell'art. 2859 cod. civ., nel senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene, mentre può intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di espropriazione, nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio, le eccezioni non sollevate dal successore 'mortis causà, supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo. - Riguardo al principio che nel concorso tra più possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di attribuire alla norma un significato incostituzionale, v., 'ex plurimis', S. nn. 66/1999, 453/1998, 452/1998 e 356/1996.

    Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 113 cost. · Art. 34 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art41 · fonte del testo

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