Corte costituzionale

Sentenza n. 386/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/10/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

donazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dalla

Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da

Bianchi Fausto contro l'Ufficio del registro di Torino, iscritta al

n. 647 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di

liquidazione dell'imposta di successione promosso dal terzo

acquirente di un immobile facente parte dell'asse ereditario, la

Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 2

aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, 113 e 53

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta sulle successioni e donazioni).

Premette il giudice rimettente che la disciplina legislativa in

materia, mentre accorderebbe al fisco privilegio sull'immobile caduto

in successione per il pagamento della relativa imposta, precluderebbe

al terzo acquirente di tale bene la possibilità di contestare,

nell'inerzia del successore mortis causa, la pretesa dell'ufficio

impositore in ordine all'entità del maggior valore accertato.

Diversamente da quanto disposto per l'INVIM, il suddetto acquirente

non solo non sarebbe posto in condizione di venire a conoscenza

dell'accertamento di maggiore valore, ma "anche se a conoscenza di

tale accertamento, non avrebbe alcuna legittimazione a interloquire

in merito alla determinazione da parte dell'ufficio del maggiore

valore" essendo tale legittimazione attribuita in via esclusiva

all'erede.

Il dubbio di costituzionalità riguarderebbe, pertanto, ad avviso

del rimettente, non già la previsione del privilegio immobiliare a

garanzia dell'obbligazione tributaria, ma la disciplina

dell'accertamento di maggior valore che non accorderebbe al terzo

acquirente del bene successorio alcuna possibilità di intervento in

giudizio e che potrebbe essere agevolmente modificata in via

additiva, ponendo a carico dell'ufficio impositore l'obbligo di

notificare l'atto di accertamento al terzo e riconoscendo a

quest'ultimo la legittimazione ad impugnare l'atto medesimo.

La rilevanza della questione sollevata sarebbe, infine, resa palese

dagli stessi termini del giudizio a quo che, come si è detto,

riguarda l'impugnazione da parte del terzo acquirente del bene caduto

in successione dell'accertamento relativo all'imposta complementare

di successione.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria

di manifesta infondatezza della questione.

Rileva, in particolare, l'interveniente come il richiamo all'INVIM,

contenuto nell'ordinanza di rimessione, sia del tutto fuorviante in

considerazione della essenziale diversità della posizione del terzo

acquirente rispetto all'imposta di successione e rispetto all'INVIM.

Riguardo a quest'ultima, infatti, la possibilità del terzo

acquirente di contestare l'accertamento di maggior valore deriverebbe

dal fatto che egli, pur non essendo soggetto passivo dell'imposta, è

parte del negozio giuridico fonte dell'obbligazione tributaria.

Nella disciplina dell'imposta di successione, invece, l'acquirente

del bene ricompreso nell'asse ereditario sarebbe del tutto estraneo

al presupposto impositivo del tributo (trasferimento del bene per

successione mortis causa) e, pertanto, non solo non avrebbe titolo

per venire a conoscenza dell'accertamento di maggior valore

dell'ufficio, ma nemmeno sarebbe legittimato a contestare, in caso di

inerzia dell'erede, tale accertamento.

Inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocatura, occorrerebbe considerare

che l'amministrazione finanziaria richiede di regola il pagamento del

proprio credito in primo luogo all'erede, quale soggetto passivo del

tributo, e solo nell'ipotesi di insolvenza di quest'ultimo escute il

terzo proprietario dell'immobile. Ferma restando, in ogni caso, la

possibilità del terzo escusso di rivalersi sul debitore d'imposta.

Rileva, infine, l'Avvocatura che, attesa la normativa in materia,

l'acquisto di un bene ereditario sarebbe "a rischio" ed imporrebbe

l'adozione di particolari cautele. In particolare, l'acquirente,

prima della stipula dell'atto di compravendita, dovrebbe farsi carico

di richiedere una certificazione dell'avvenuta definizione di ogni

pendenza tributaria, pretendendo, in caso contrario, il deposito da

parte del venditore, solitamente presso il notaio rogante, di una

somma di denaro a garanzia di una eventuale imposizione di maggior

valore.

Ciò che farebbe venir meno o, comunque, attenuerebbe il rischio di

un pregiudizio collegato al pagamento dell'imposta. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria provinciale di Torino dubita, in

riferimento agli artt. 24, 53 e 113 della Costituzione, della

legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

donazioni), in quanto non consentirebbero al terzo acquirente di un

bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia

del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni

amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo

all'inerzia del successore mortis causa la maggior imposta (imposta

complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica

della dichiarazione del contribuente.

2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Commissione

rimettente riguarda, come dalla stessa specificato, non già la

"previsione del privilegio immobiliare posto a presidio

dell'obbligazione tributaria" ma, esclusivamente, la disciplina

dell'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione che,

nella inerzia del successore mortis causa non riconoscerebbe alcuna

possibilità di tutela giudiziale al terzo acquirente del bene caduto

in successione (art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 346 del

1990).

Il giudice a quo mostra, in tal modo, di aderire, pur affermandone

la incostituzionalità, a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo

il quale il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio

immobiliare sarebbe privo della legittimazione a contestare

l'accertamento di maggior valore operato dall'ufficio, assumendo

soltanto la veste di soggetto passivo della (eventuale) procedura

esecutiva.

Una interpretazione siffatta non è, tuttavia, la sola consentita

dal testo e dalla ratio delle disposizioni impugnate le quali, come

si vedrà, possono essere intese in un senso che consenta di superare

il denunciato contrasto con la Costituzione in relazione a tutti i

parametri evocati dal rimettente. Ed è costante nella giurisprudenza

di questa Corte l'enunciazione del principio che nel concorso tra

più possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di

attribuire alla norma un significato incostituzionale (ex plurimis,

sentenze n. 66 del 1999, nn. 453 e 452 del 1998, n. 356 del 1996).

3. - Una precisazione appare, anzitutto, necessaria ed è quella

riguardante la c.d. estraneità del terzo acquirente al rapporto

tributario.

Estraneità che deve correttamente intendersi nel senso che tale

terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo

dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del

privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale

bene, del pagamento dell'imposta di successione. La funzione di

garanzia del credito tributario che il privilegio viene, pertanto, ad

assolvere vale, poi, a spiegare come la giurisprudenza, al di là

della ritenuta estraneità del terzo acquirente al rapporto d'imposta

e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a

lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a

quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca. Ciò

che non può, logicamente, non riflettersi sul piano della disciplina

applicabile che, nei limiti della compatibilità, deve essere la

stessa per entrambe le figure.

Sotto tale aspetto, viene in considerazione, ai fini della presente

questione, la norma di cui all'art. 2859 cod. civ. che, com'è noto,

riconosce al terzo, il quale abbia trascritto il proprio titolo

d'acquisto anteriormente alla proposizione della domanda di condanna

nei confronti del debitore, e non abbia poi preso parte al relativo

giudizio, la possibilità di opporre al creditore procedente anche in

sede di espropriazione qualsiasi eccezione non opposta dal debitore e

quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Si tratta di una disposizione che, accordando una autonoma

legittimazione processuale al terzo acquirente del bene ipotecato, è

diretta ad evitare che il giudizio relativo all'obbligazione

garantita possa comportare, a causa della negligenza o della malafede

del debitore, effetti pregiudizievoli per il terzo al quale, in

quanto avente causa del debitore, tali effetti sarebbero, in via di

principio, senz'altro opponibili (art. 2909 cod. civ.).

E, per quanto detto, una tutela siffatta non può non estendersi al

terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare,

limitatamente all'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore -

in analogia a quanto disposto per la domanda giudiziale dall'art.

2859 cod. civ. - sia successivo alla trascrizione del titolo di

acquisto

del bene.

La disciplina censurata deve, dunque, essere interpretata nel senso

che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare,

nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di

successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto

del bene, mentre può intervenire volontariamente o su istanza di

parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore

d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di

espropriazione - nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio -

le eccezioni non sollevate dal successore mortis causa, supplendo, in

tal modo, all'inerzia di quest'ultimo.

Resta, così, superata la censura di incostituzionalità in

riferimento a tutti i parametri evocati dalla Commissione rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 24, 53 e 113 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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