Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Riscossione coattiva (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'articolo 16 della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
