Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 5 giugno 1999. Leggi il testo vigente →

(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) Trasferimenti non soggetti all'imposta 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' ((, nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS))). 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita' per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 5 giugno 1999

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/2020

    Questione infondata
    23 giugno 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di pronuncia additiva, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4- ter , del d.lgs. n. 346 del 1990, come introdotto dall'art. 1, comma 78, lett. a ), della legge n. 296 del 2006. L'eccezione proposta si basa esclusivamente sull'assunto, palesemente infondato, secondo cui alla Corte costituzionale sarebbe inibito emettere - e al rimettente richiedere - una pronuncia additiva. Tale tipo di pronuncia è invece in generale ammesso. (Nel caso di specie, è specificamente consentito alla Corte costituzionale estendere le agevolazioni fiscali quando lo esiga l'identità di ratio ). ( Precedente citato: sentenza n. 242 del 2017 ).

    Art. 3 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 1998. 9 parole aggiunte.

… l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'aggiunto: , nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art3 · fonte del testo

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