Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Trasferimenti non soggetti all'imposta (articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' ((...)) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati. 5. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. 6. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui ((all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui ((all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarita' del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, ((della sanzione di cui all'articolo 50-bis)) del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa' residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026. 34 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'tolto: , nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)aggiunto: ... e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 … soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo tolto: 73 aggiunto: 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo … del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo tolto: 73 aggiunto: 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo … quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione tolto: amministrativa prevista dall'articolo 38 aggiunto: di cui all'articolo 50-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art89 · fonte del testo

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