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(Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972) Contenuto della dichiarazione 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

  • a)le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
  • b)le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  • c)la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
  • d)gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
  • e)i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di ((...)) assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; 50
  • f)gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
  • g)i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
  • h)i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
  • i)le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
  • l)il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
  • m)il valore ((...)) netto dell'asse ereditario; 50
  • n)le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.
  • n-bis)((il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.)) 50 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle (( lettere c), i), n) e n-bis))) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio. 50 2-bis. ((Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente.)) 50 3. ((Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.)) 50
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1997 al 3 ottobre 2024. 37 parole tolte, 63 parole aggiunte in 3 capoversi.

e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di tolto: alienazioni di beni eaggiunto: ... assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;

m) il valore tolto: globaleaggiunto: ... netto dell'asse ereditario;

n-bis) tolto: gli estremi dell'avvenuto aggiunto: il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollotolto: , aggiunto: e delle tasse ipotecarie tolto: e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), i) tolto: e naggiunto: , n) e n-bis) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio. aggiunto: 2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente. 3. Le somme e i valori tolto: devono essere aggiunto: sono indicati con arrotondamento tolto: dei relativi importi alle mille lire, aggiunto: all'unita' di euro per difetto se la frazione tolto: non e' superiore a cinquecento lire, aggiunto: e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se tolto: e' superiore aggiunto: non inferiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art29 · fonte del testo

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