Articolo abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.
Abrogato dal 10 dicembre 2000
Articolo abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.
Abrogato dal 10 dicembre 2000
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 10 dicembre 2000. 344 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: (Art. 9 D.P.R. n. 637/1972) Beni alienati negli ultimi sei mesi 1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all'art. 1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilita' o alienati all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata dal defunto. 3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l'ammontare:
tolto: a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell'alienazione, purche' indicati nella dichiarazione della successione;
tolto: b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in societa' o permutati, purche' indicati nella dichiarazione della successione;
tolto: c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all'acquirente;
tolto: d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
tolto: e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
tolto: f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a carico successivamente all'alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. 4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art10 · fonte del testo
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