Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2027. 377 parole tolte, 28 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: ( Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972) Contenuto della dichiarazione 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 29
tolto: a) le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
tolto: b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
tolto: c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
tolto: d) LETTERA ABROGATAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 18 SETTEMBRE 2024 aggiunto: 1 AGOSTO 2025, N. tolto: 139;
tolto: e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
tolto: f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
tolto: g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
tolto: h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
tolto: i) le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
tolto: l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
tolto: m) il valore netto dell'asse ereditario;
tolto: n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.
tolto: n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), i), n) e n-bis) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio. 2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente. 3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. aggiunto: 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art29 · fonte del testo
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