Testo unico l'imposta di registro

Art. 60 — Modalità per la registrazione a debito

La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio. Nelle sentenze ((e negli altri atti degli organi giurisdizionali)) di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. ((L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.))

Testo in vigore dal 3 dicembre 2016 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4702/2026

    2 marzo 2026

    L'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale ma il rapporto o i rapporti in essa racchiusi, di modo che, nelle fattispecie di litisconsorzio facoltativo, i rapporti giuridici relativi a ciascuna parte restano distinti e autonomamente tassabili, facendo capo a titoli che, pur nell'identità delle questioni, sono per loro natura scindibili.

    Art. 60 · Art. 103 c.p.c. · Art. 21 Testo unico l'imposta di registro

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1086/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, nel vigore della disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R n. 131 del 1986 e dell'art. 73 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, dunque, in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7 quater, commi 42 e 43, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. n. 225 del 2016 - in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere ed a fronte dell'inerzia serbata dall'amministrazione finanziaria - è invocabile dal contribuente in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro diretto a fare valere la solidarietà passiva tra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall'accertamento sostitutivo del giudice tributario.

    Art. 60 · Art. 10 Testo unico l'imposta di registro · Art. 59 Testo unico l'imposta di registro · Art. 73 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 dicembre 2016. 71 parole aggiunte.

… menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio. Nelle sentenze aggiunto: e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata aggiunto: a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art60 · fonte del testo

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