Art. 48 — Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

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Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza fra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art48 · fonte del testo

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