Testo unico l'imposta di registro

Art. 46 — Rendite e pensioni

Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

  • a)da quaranta volte dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; 49 51 55a 58a 62 69 71 73 75 79 82 87 91 9396102
  • b)dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; 49 51 55a 58a 62 69 71 7375 79 82 87 91 93
  • c)dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 93 Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 93 103
Gli interventi su questo articolo(17)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 7 gennaio 2008

49

Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".

Decreto 23 dicembre 2009

51

Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

Decreto 23 dicembre 2010

55a

Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".

Decreto 22 dicembre 2011

58a

Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".

Decreto 23 dicembre 2013

62

Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".

Decreto 23 dicembre 2016

69

Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 1000 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".

Decreto 20 dicembre 2017

71

Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 333,33 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".

Decreto 19 dicembre 2018

73

Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 125,00 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".

Decreto 20 dicembre 2019

75

Il Decreto 20 dicembre 2019, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 2000 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020".

Decreto 18 dicembre 2020

79

Il Decreto 18 dicembre 2020 (in G.U. 30/12/2020, n. 322) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 10.000 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021".

Decreto 21 dicembre 2021

82

Il Decreto 21 dicembre 2021 (in G.U. 30/12/2021, n. 309) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 80 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022".

Decreto 20 dicembre 2022

87

Il Decreto 20 dicembre 2022 (in G.U. 30/12/2022, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 20 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023".

Decreto 21 dicembre 2023

91

Il Decreto 21 dicembre 2023 (in G.U. 29/12/2023, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024".

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Decreto 27 dicembre 2024

96

Il Decreto 27 dicembre 2024 (in G.U. 31/12/2024, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025".

Decreto 24 dicembre 2025

102

Il Decreto 24 dicembre 2025 (in G.U. 31/12/2025, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026".

Corte Costituzionale

103

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo - 28 maggio 2026, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 3/6/2026, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento".

Testo vigente dal 4 giugno 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  6. 3 ottobre 2024 — 15 gennaio 2025per 3 mesi
  7. 13 gennaio 2024 — 3 ottobre 2024per 9 mesi
  8. 14 gennaio 2023 — 13 gennaio 2024per 12 mesi
  9. 14 gennaio 2022 — 14 gennaio 2023per un anno
  10. 14 gennaio 2021 — 14 gennaio 2022per un anno
  11. 14 gennaio 2020 — 14 gennaio 2021per un anno
  12. 12 gennaio 2019 — 14 gennaio 2020per un anno
  13. 12 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  14. 15 gennaio 2017 — 12 gennaio 2018per 12 mesi
  15. 12 gennaio 2014 — 15 gennaio 2017per 3 anni
  16. 14 gennaio 2012 — 12 gennaio 2014per un anno
  17. 15 gennaio 2011 — 14 gennaio 2012per 12 mesi
  18. 15 gennaio 2010 — 15 gennaio 2011per un anno
  19. 26 gennaio 2008 — 15 gennaio 2010per un anno
  20. 1 gennaio 1997 — 26 gennaio 2008per 11 anni
  21. 1 gennaio 1991 — 1 gennaio 1997per 6 anni
  22. 30 aprile 1986 — 1 gennaio 1991testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2026 al 4 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo - 28 maggio 2026, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 3/6/2026, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art46 · fonte del testo

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