Art. 46 — Rendite e pensioni

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Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

  • a)dal ((ventuplo)) dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
  • b)dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ((ventuplo)) dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
  • c)dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 26 gennaio 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

22 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 giugno 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 mesi
  3. 15 gennaio 2026 — 4 giugno 2026per 5 mesi
  4. 20 dicembre 2025 — 15 gennaio 2026per 26 giorni
  5. 15 gennaio 2025 — 20 dicembre 2025per 11 mesi
  6. 3 ottobre 2024 — 15 gennaio 2025per 3 mesi
  7. 13 gennaio 2024 — 3 ottobre 2024per 9 mesi
  8. 14 gennaio 2023 — 13 gennaio 2024per 12 mesi
  9. 14 gennaio 2022 — 14 gennaio 2023per un anno
  10. 14 gennaio 2021 — 14 gennaio 2022per un anno
  11. 14 gennaio 2020 — 14 gennaio 2021per un anno
  12. 12 gennaio 2019 — 14 gennaio 2020per un anno
  13. 12 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  14. 15 gennaio 2017 — 12 gennaio 2018per 12 mesi
  15. 12 gennaio 2014 — 15 gennaio 2017per 3 anni
  16. 14 gennaio 2012 — 12 gennaio 2014per un anno
  17. 15 gennaio 2011 — 14 gennaio 2012per 12 mesi
  18. 15 gennaio 2010 — 15 gennaio 2011per un anno
  19. 26 gennaio 2008 — 15 gennaio 2010per un anno
  20. 1 gennaio 1997 — 26 gennaio 2008per 11 anni
  21. 1 gennaio 1991 — 1 gennaio 1997per 6 anni
  22. 30 aprile 1986 — 1 gennaio 1991testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1991 al 1 gennaio 1997. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) dal tolto: decuplo aggiunto: ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al tolto: decuplo aggiunto: ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art46 · fonte del testo

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