Art. 46 — Rendite e pensioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2010 al 15 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

  • a)dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; 4951
  • b)dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; 4951
  • c)dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 7 gennaio 2008

49

Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".

Decreto 23 dicembre 2009

51

Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

Testo in vigore dal 15 gennaio 2010 al 15 gennaio 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

22 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 giugno 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 mesi
  3. 15 gennaio 2026 — 4 giugno 2026per 5 mesi
  4. 20 dicembre 2025 — 15 gennaio 2026per 26 giorni
  5. 15 gennaio 2025 — 20 dicembre 2025per 11 mesi
  6. 3 ottobre 2024 — 15 gennaio 2025per 3 mesi
  7. 13 gennaio 2024 — 3 ottobre 2024per 9 mesi
  8. 14 gennaio 2023 — 13 gennaio 2024per 12 mesi
  9. 14 gennaio 2022 — 14 gennaio 2023per un anno
  10. 14 gennaio 2021 — 14 gennaio 2022per un anno
  11. 14 gennaio 2020 — 14 gennaio 2021per un anno
  12. 12 gennaio 2019 — 14 gennaio 2020per un anno
  13. 12 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  14. 15 gennaio 2017 — 12 gennaio 2018per 12 mesi
  15. 12 gennaio 2014 — 15 gennaio 2017per 3 anni
  16. 14 gennaio 2012 — 12 gennaio 2014per un anno
  17. 15 gennaio 2011 — 14 gennaio 2012per 12 mesi
  18. 15 gennaio 2010 — 15 gennaio 2011per un anno
  19. 26 gennaio 2008 — 15 gennaio 2010per un anno
  20. 1 gennaio 1997 — 26 gennaio 2008per 11 anni
  21. 1 gennaio 1991 — 1 gennaio 1997per 6 anni
  22. 30 aprile 1986 — 1 gennaio 1991testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2008 al 15 gennaio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 23 dicembre 2009

    Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art46 · fonte del testo

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