Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Enfiteusi (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta. 2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta. 3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
