Art. 32 — Dichiarazione di nomina

La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art32 · fonte del testo

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