Art. 16 — Esecuzione della registrazione
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Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta ((liquidata dai soggetti obbligati al pagamento)), con la data del giorno in cui e' stata richiesta. 93 L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non piu' di tre giorni: il differimento non e' consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalita' relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. L'ufficio ((annota sull'atto o sulla denuncia)) la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza ((della somma pagata)) ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. 93 Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione. ((6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.)) 93 ((6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalita', anche telematiche, di esecuzione della registrazione.)) 93 Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione ((...)). 93
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
93Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Testo in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025
