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L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208. Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 25 febbraio 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnolo- gie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipote- si di massima probabilita` di eziologia professionale delle malat- tie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendibilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'ac- certamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal siste ma predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 134, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dalla parola "sempreche`" alla fine (stabilendo tale norma che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'in- dustria, sono dovute sempreche` le manifestazioni morbose si veri- fichino entro un termine). - v. S. nn. 206/1974, 140/1981.

    Art. 38 cost. · Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 211 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 134 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 540/1988

    Altra decisione
    12 maggio 1988

    A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma denunziata, vanno restituiti gli atti ai giudici "a quibus" affinché, alla luce della sent. n. 179 del 1988, procedano ad un nuovo esame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art.211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - in relazione alla tabella All. 5 del d.P.R. medesimo, nella parte in cui non si estende ai lavoratori del settore agricolo la tutela prestata per le malattie professionali nel settore dell'industria.

    Art. 211 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 140/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale se il problema oggetto della censura e` del tutto ignorato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione e affiora solo nel dispositivo (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 211 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e delle allegate tabelle nn. 4 e 5 (come modificate col d.P.R. n. 482 del 1975) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

    Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art211 · fonte del testo

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