Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero della sanita', un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente. Su tali piani deve essere acquisito, altresi', il parere dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva e facolta' dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335. I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art179 · fonte del testo

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