((I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento. I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere. Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge. Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere. Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62)).

Testo vigente dal 5 marzo 1952

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/1964

    Questione infondata
    30 giugno 1964

    L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, (art. 61, modificato dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54) rientra nell'ambito delle finalità di assistenza sociale, e non nel rapporto di lavoro, perché il lavoratore mantiene, durante la sua attività nel cantiere-scuola, lo status di lavoratore disoccupato; l'indennità che egli percepisce non è a carico di una impresa, ma del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 62 stessa legge; la creazione dei cantieri-scuola è prevista al fine sociale di alleviare la disoccupazione (art. 59) e di favorire l'esercizio e il perfezionamento delle attività lavorative anche mediante l'istruzione professionale. Il rapporto tra il lavoratore e il cantiere scuola non è perciò regolato dall'art. 36, ma dall'art. 38 Cost., anche se il legislatore deve tener conto, nella determinazione della misura dell'indennità e dei premi, delle condizioni concrete della vita economica, intesi come elementi concorrenti nella disciplina complessiva del rapporto assistenziale; del bisogno di assicurare la bontà della esecuzione delle opere pubbliche eseguite dai cantieri; della esigenza che i cantieri non influenzino il mercato del lavoro oltre i limiti propri alla loro funzione. Di conseguenza non è fondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 61, comma secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, in relazione all'art. 36 della Costituzione.

    Art. 61 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 5 marzo 1952. 29 parole tolte, 63 parole aggiunte.

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro il numero massimo tolto: dei aggiunto: di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. tolto: L'iscrizione aggiunto: La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massimatolto: , occupazione, aggiunto: occupazione che, d'intesa con la tolto: Direzione aggiunto: direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento. I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere. Qualora non abbiano diritto a tale sussidiotolto: , percepiranno, oltre le lire 300, tolto: una indennita' pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonche' aggiunto: un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge. Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere. Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni tolto: tre mesi aggiunto: mese di servizio assiduo ed operoso, un tolto: ulteriore premio di lire tolto: 3000 aggiunto: 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del tolto: direttore del cantiere aggiunto: Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del tolto: Fondo di cui all'art. aggiunto: fondo di cui all'articolo 62.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art61 · fonte del testo

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