Per i compiti di cui agli articoli 179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1938, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, numero 335. Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attivita' addestrati a favore degli invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare e' da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di enti all'art. 159. L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, e' devoluta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art181 · fonte del testo

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