Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e' autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilita' non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni. 9 22a 27a Le modalita' per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1976, n. 248

9

La L. 5 maggio 1976, n. 248 ha disposto (con l'art. 10) che "L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' corrisposto in misura di lire 50 mila. L'importo di tale assegno puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34 per cento; 2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne); 3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432. L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio."

Decreto 15 dicembre 1982

22a

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 15 dicembre 1982 (in G.U. 20/12/1982, n. 348) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983, la misura mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e' stabilita in L. 150.000".

Decreto 9 maggio 1986

27a

con decorrenza dal 1 gennaio 1986

Il Decreto 9 maggio 1986 (in G.U. 14/06/1986, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1986 la misura mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e' stabilita in L. 200.000".

Testo vigente dal 29 giugno 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 34/2011

    Questione infondata
    2 febbraio 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro, che abbiano usufruito dell'assegno d'incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per avere il rimettente sollevato la questione di costituzionalità di un atto non avente forza di legge. Infatti, la censura investe in via principale l'art. 180 del d.P.R. n. 1124 del 1965, fonte normativa di rango primario istitutiva dell'assegno d'incollocabilità, che, letto congiuntamente alle disposizioni regolamentari contestualmente impugnate, fa chiaro riferimento all'ulteriore norma primaria (l'art. 10 della legge n. 248 del 1976), pur non espressamente indicata, che detta i requisiti di titolarità della prestazione. Il testo del richiamato decreto ministeriale n. 137 del 1987 costituisce quindi specificazione di una normativa di rango primario ed in particolare della disposizione censurata, sicché, unitamente a quest'ultima, può costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità. Sulle condizioni in presenza delle quali fonti regolamentari possono costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 354/2008, n. 456/1994 e n. 1104/1988.

    Art. 180 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1983 al 29 giugno 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 9 maggio 1986

    Il Decreto 9 maggio 1986 (in G.U. 14/06/1986, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1986 la misura mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e' stabilita in L. 200.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art180 · fonte del testo

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