Art. 8-bis d.P.R. 633/1972 — Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione

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((Sono assimilate alle cessioni all'esportazione:

  • a)le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
  • b)le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
  • c)le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
  • d)le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
  • e)le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), nonche' degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo. Per gli acquisti e le importazioni di beni e le prestazioni di servizi inerenti all'attivita' propria dei soggetti che effettuano le operazioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 8)). 20 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8-bis d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. 213 parole aggiunte in 6 capoversi.

aggiunto: Sono assimilate alle cessioni all'esportazione:

aggiunto: a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

aggiunto: b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;

aggiunto: c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

aggiunto: d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

aggiunto: e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), nonche' degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo. Per gli acquisti e le importazioni di beni e le prestazioni di servizi inerenti all'attivita' propria dei soggetti che effettuano le operazioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 8.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art8bis · fonte del testo

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