I benefici della presente legge non si applicano:

  • 1)per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio ad eccezione delle navi da diporto destinate alla navigazione marittima e dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
  • 2)per la costruzione di navi da carico secco di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e di quelle da pesca di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate;
  • 3)per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
  • 4)per i galleggianti di ogni specie, ad eccezione dei bacini galleggianti, dei pontoni di sollevamento a struttura metallica e delle draghe;
  • 5)per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
  • 6)per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare. Sono, in ogni caso, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica. I benefici previsti dalla presente legge si applicano, altresi', senza alcuna limitazione, alle nuove costruzioni, comprese quelle militari, destinate all'estero, ed alle navi ed ai galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri.

Testo vigente dal 5 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;939~art5 · fonte del testo

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