Art. 79 d.P.R. 633/1972 — Applicazione dell'imposta nel settore edilizio

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Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta al tre per cento fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

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Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 4) che "L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601. L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Testo in vigore dal 29 agosto 1974 al 1 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 agosto 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

    Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 4) che "L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601. L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art79 · fonte del testo

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