Art. 79 d.P.R. 633/1972 — Applicazione dell'imposta nel settore edilizio

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Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta al tre per cento fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 agosto 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art79 · fonte del testo

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