Art. 69 d.P.R. 633/1972 — Determinazione dell'imposta

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L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate dall'art. 16, al valore dei beni importati preso a base per l'applicazione dei dazi doganali, aumentato dello ammontare ((dei dazi stessi e degli altri diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto)) nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano, e, per i beni spediti franco destino, anche di quello delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione. 5 Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per la determinazione della base imponibile delle importazioni non soggette a dazio o soggette a dazio specifico. Per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 e l'esenzione prevista nell'art. 43 dello stesso decreto si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 10 parole aggiunte.

L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate dall'art. 16, al valore dei beni importati preso a base per l'applicazione dei dazi doganali, aumentato dello ammontare aggiunto: dei dazi stessi e degli altri diritti doganali dovutiaggiunto: , ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art69 · fonte del testo

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