Art. 69 d.P.R. 633/1972 — Determinazione dell'imposta
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L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate dall'art. 16, al valore dei beni importati preso a base per l'applicazione dei dazi doganali, aumentato dello ammontare ((dei dazi stessi e degli altri diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto)) nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano, e, per i beni spediti franco destino, anche di quello delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione. 5 Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per la determinazione della base imponibile delle importazioni non soggette a dazio o soggette a dazio specifico. Per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 e l'esenzione prevista nell'art. 43 dello stesso decreto si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979
