Art. 69 d.P.R. 633/1972 — Determinazione dell'imposta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 31 dicembre 1980. Leggi il testo vigente →
((L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati, determinato a norma del regolamento della Comunita' economica europea 27 giugno 1968, n. 803, e successive modificazioni, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale e, per i beni spediti franco destino, anche di quello della spesa di inoltro fino al luogo di destinazione. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 31 dicembre 1980
