Art. 69 d.P.R. 633/1972 — Determinazione dell'imposta

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((L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati, determinato a norma del regolamento della Comunita' economica europea 27 giugno 1968, n. 803, e successive modificazioni, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale e, per i beni spediti franco destino, anche di quello della spesa di inoltro fino al luogo di destinazione. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo)). 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

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Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 31 dicembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. 62 parole tolte, 62 parole aggiunte.

L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate tolto: dall'art aggiunto: nell'art. 16, al valore dei beni importati tolto: preso a base per l'applicazione dei dazi doganali, aumentato dello ammontare dei dazi stessi e degli altriaggiunto: , determinato a norma del regolamento della Comunita' economica europea 27 giugno 1968, n. 803, e successive modificazioni, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiuntoaggiunto: , nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale tolto: italiano, e, per i beni spediti franco destino, anche di quello tolto: delle spese d'inoltro aggiunto: della spesa di inoltro fino al luogo di destinazione. tolto: Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per la determinazione della base imponibile delle importazioni non soggette a dazio o soggette a dazio specifico. Per aggiunto: Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli tolto: 41 e 42 del aggiunto: 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica tolto: 18 febbraio 1971 aggiunto: 23 gennaio 1973, n. tolto: 18 aggiunto: 43 e l'esenzione prevista nell'art. tolto: 43 dello stesso decreto aggiunto: 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati tolto: dallo stesso aggiunto: dal soggetto che li aveva esportati aggiunto: o da un terzo per conto del medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art69 · fonte del testo

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