Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'imposta all'importazione (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. L'imposta all'importazione e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dell'Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. 2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo, l'imposta si applica in conformita' alle disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e ove previsto dell'articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art33 · fonte del testo

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