Decreto IVA

Art. 48 d.P.R. 633/1972

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Il d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, ha confermato l'abrogazione del presente articolo.

Abrogato dal 1 gennaio 2027

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/1997

    Questione infondata
    22 aprile 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 u.c. e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. L'accertamento induttivo di cui all'art. 55 non comporta automaticamente la perdita del credito maturato, in sede di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. cit.) in quanto l'onere di provare i crediti vantati per la suddetta imposta, non può essere assolto, nel caso di incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti, con le modalità previste dall'art. 2724 c.c. e, quindi, con altri mezzi atti a dimostrare le operazioni che il contribuente stesso assume produttive di dette posizioni creditorie. Del pari, quanto all'applicabilità delle soprattasse e delle pene pecuniarie in materia tributaria, pur essendo sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato - la cui prova non incombe all'amministrazione - non è escluso l'esonero da sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute. red.: R. Foglia

    Art. 3 cost. · Art. 48 d.P.R. 633/1972 · Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 22/1979

    Altra decisione
    10 maggio 1979

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonché dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimità costituzionale della limitazione della possibilità di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.

    Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972 · Art. 48 d.P.R. 633/1972

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 aprile 1998 — 1 gennaio 2027abrogatoper 29 anni
  3. 31 luglio 1994 — 1 aprile 1998per 4 anni
  4. 11 febbraio 1992 — 31 luglio 1994per 2 anni
  5. 1 gennaio 1992 — 11 febbraio 1992per un mese
  6. 1 gennaio 1991 — 1 gennaio 1992per un anno
  7. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1991per 9 anni
  8. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  9. 26 febbraio 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  10. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979per 25 giorni
  11. 11 novembre 1972 — 1 febbraio 1979testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027. 7 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATOaggiunto: IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D. tolto: LGS. 18 DICEMBRE 1997aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 471 aggiunto: 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art48 · fonte del testo

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