Decreto IVA

Art. 41 d.P.R. 633/1972

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 2 marzo 1989. Leggi il testo vigente →

((Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire, salvo che le irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato ad emettere la fattura e' punito con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti qualora: a) non avendo ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non abbia, entro il trentesimo giorno successivo, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta; b) avendo ricevuto una fattura irregolare ai sensi dei precedenti commi, non abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'ha registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura e' stata emessa o regolarizzata. Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo)). 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 2 marzo 1989

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/1988

    Illegittimità dichiarata
    25 febbraio 1988

    Secondo costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione: tale soggetto puo` quindi far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli e` consentito intentare allorquando gli sara` notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso puo` investire sia la sanzione irrogata sia i presupposti di fatto in base ai quali la sanzione stessa e` stata applicata. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non sarebbe consentito al cessionario del bene o al committente del servizio, obbligati in solido con l'autore del reato di omessa fatturazione in materia di I.V.A., di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente). - cfr. S.n. 348/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 202/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo de…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 109/1985

    Questione inammissibile
    17 aprile 1985

    Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Ciò perché il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorché non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979. 168 parole tolte, 154 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla tolto: indipendentemente dalla richiesta dell'altra parte, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fatturatolto: , anche su richiesta dell'altra parte, senza l'indicazione dell'imposta o indicando tolto: un'imposta aggiunto: una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno. Chi effettua operazioni non imponibili o esentitolto: , di cui al sesto comma dell'art. 21, senza emettere la fatturaaggiunto: , essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte tolto: al aggiunto: dall'art. 21, n. 1) tolto: dell'art. 21, o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila liretolto: . Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi ilaggiunto: , salvo che le irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del benetolto: , anche se presunto tale ai sensi del quarto comma dell'art. 53, o il committente del servizio, e' obbligato al pagamento della pena pecuniaria, in solido con l'autore della violazione, per il solo fatto di avere effettuato l'operazione nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. Egli e' tuttavia liberato dalla responsabilita':

tolto: a) qualora, aggiunto: o al committente del servizio. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato ad emettere la fattura e' punito con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti qualora: a) non avendo ricevuto la fattura entro tolto: novanta giorni dall'effettuazione dell'operazione, presenti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto aggiunto: quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non abbia, entro il tolto: decimo aggiunto: trentesimo giorno successivo, aggiunto: presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in duplice tolto: copia aggiunto: esemplare contenente le indicazioni prescritte tolto: nell'art aggiunto: dall'art. 21 e tolto: versi contemporaneamente l'imposta in esso indicata aggiunto: non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta; b) tolto: qualora, avendo ricevuto una fattura tolto: recante l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta o una fattura irregolare ai sensi tolto: del secondo o del terzo comma, presenti il suddetto documento entro il decimo aggiunto: dei precedenti commi, non abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui tolto: ha eseguito l'annotazione della fattura ai sensi dell'art. 25 e versi contemporaneamente aggiunto: l'ha registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la maggiore imposta eventualmente dovuta. tolto: Una copia aggiunto: Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamentotolto: , e' restituita aggiunto: o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. tolto: Se le irregolarita' di cui al terzo comma sono imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio, la pena pecuniaria si applica soltanto a questi aggiunto: La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura e' stata emessa o regolarizzata. Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art41 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari