Art. 41 d.P.R. 633/1972
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((Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire, salvo che le irregolarita' siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato ad emettere la fattura e' punito con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti qualora: a) non avendo ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non abbia, entro il trentesimo giorno successivo, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta; b) avendo ricevuto una fattura irregolare ai sensi dei precedenti commi, non abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'ha registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura e' stata emessa o regolarizzata. Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 2 marzo 1989
