Art. 41 d.P.R. 633/1972

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Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla indipendentemente dalla richiesta dell'altra parte, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette la fattura, anche su richiesta dell'altra parte, senza l'indicazione dell'imposta o indicando un'imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e' commisurata all'imposta indicata in meno. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti, di cui al sesto comma dell'art. 21, senza emettere la fattura o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte al n. 1) dell'art. 21, o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi il cessionario del bene, anche se presunto tale ai sensi del quarto comma dell'art. 53, o il committente del servizio, e' obbligato al pagamento della pena pecuniaria, in solido con l'autore della violazione, per il solo fatto di avere effettuato l'operazione nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. Egli e' tuttavia liberato dalla responsabilita':

  • a)qualora, non avendo ricevuto la fattura entro novanta giorni dall'effettuazione dell'operazione, presenti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il decimo giorno successivo, un documento in duplice copia contenente le indicazioni prescritte nell'art. 21 e versi contemporaneamente l'imposta in esso indicata; b) qualora, avendo ricevuto una fattura recante l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta o una fattura irregolare ai sensi del secondo o del terzo comma, presenti il suddetto documento entro il decimo giorno successivo a quello in cui ha eseguito l'annotazione della fattura ai sensi dell'art. 25 e versi contemporaneamente la maggiore imposta eventualmente dovuta. Una copia del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, e' restituita dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. Se le irregolarita' di cui al terzo comma sono imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio, la pena pecuniaria si applica soltanto a questi.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/1988

    Illegittimità dichiarata
    25 febbraio 1988

    Secondo costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione: tale soggetto puo` quindi far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli e` consentito intentare allorquando gli sara` notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso puo` investire sia la sanzione irrogata sia i presupposti di fatto in base ai quali la sanzione stessa e` stata applicata. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non sarebbe consentito al cessionario del bene o al committente del servizio, obbligati in solido con l'autore del reato di omessa fatturazione in materia di I.V.A., di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente). - cfr. S.n. 348/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972

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  • Ordinanza n. 202/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo de…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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  • Sentenza n. 109/1985

    Questione inammissibile
    17 aprile 1985

    Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Ciò perché il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorché non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art41 · fonte del testo

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