Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
[2]1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonche' per le modalita' e i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli da 322 a 324 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
