[1]per le espropriazioni

[2]Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni salvo quanto disposto dai seguenti commi. Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio. 5 Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalita' di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonche' alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 ottobre 1979, n. 490

5

La L. 15 ottobre 1979, n. 490, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e' prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro".

Testo vigente dal 15 ottobre 1979

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 58/1994

    Questione inammissibile
    23 febbraio 1994

    La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di alcun elemento per stabilire se da parte dell'espropriante siano state fornite agli espropriandi indicazioni utili al fine di consentire l'esercizio della facoltà di formulare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento di espropriazione, non consente di stabilire la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità degli artt. 51 e 53, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, nonché degli artt. 4, 16 e 17, L. 25 giugno 1865 n. 2359, "nella parte in cui non dispongono, nei confronti dei soggetti espropriandi, forme di comunicazione personale dei procedimenti espropriativi avviati". (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 51 Testo unico interventi nel Mezzogiorno · Art. 53 Testo unico interventi nel Mezzogiorno · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1978 al 15 ottobre 1979. 104 parole tolte in 9 capoversi.

… 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni salvo quanto disposto dai seguenti commi.tolto: (1) Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.tolto: (2) Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.tolto: (3) L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, … termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.tolto: (4) L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna … e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.tolto: (6) Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree … non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.tolto: (7) Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. … finanziati dalla Cassa, nonche' alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.tolto: (8)

tolto: (1) Art. 21, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 2, c. 1°, L. n. 1462/1962

tolto: (2) Idem, c. 2°

tolto: (3) Idem, c. 3°; art. 106, c. 2°, D.P.R. n. 616/1977

tolto: (4) Art. 2, c. 4°, L. n. 1462/1962

tolto: Idem, c. 5°

tolto: (6) Art. 4, c. 1°, D.L. n. 115/1974, conv. con modif. nella L. n. 247/1974; art. 14, L. n. 10/1977

tolto: (7) Art. 21, c. 5°, L. n. 634/1957; art. 5, L. n. 555/1959

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: (8) Artt. 65 e 106, D.P.R. n. 616/1977

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 ottobre 1979, n. 490

    La L. 15 ottobre 1979, n. 490, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e' prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro".

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art53 · fonte del testo

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