Corte costituzionale

Ordinanza n. 680/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

secondo comma, della legge 15 ottobre 1979, n. 490 ("Proroga del

termine di cui al settimo comma dell'articolo 53 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione

dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro"), promosso con

ordinanza emessa il 3 maggio 1984 dal Tribunale di Palmi nel

procedimento civile vertente tra Zito Agostino e il Consorzio per

l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, iscritta al n. 133

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

retrocessione di alcuni immobili, espropriati per la costruzione del

porto industriale e del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro e

sui quali non era stata realizzata alcuna opera pubblica, il

Tribunale di Palmi, avanti il quale il convenuto Consorzio per l'area

di sviluppo industriale di Reggio Calabria aveva eccepito

l'intervenuta proroga del termine per l'utilizzazione delle aree, ha

sollevato, con ordinanza in data 3 maggio 1984, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo e secondo, legge

15 ottobre 1979 n. 490 che dispone appunto la predetta proroga,

consentendo, parallelamente, l'utilizzazione delle aree anche per

iniziative industriali diverse;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui

prorogando, per i soli immobili destinati alla realizzazione del

quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, il termine quinquennale

entro il quale i beni espropriati dall'ente beneficiario dovevano

essere "utilizzati per lo scopo prestabilito", e prevedendo altresì

la possibilità di utilizzazioni industriali alternative, si porrebbe

in contrasto:

a) con gli artt. 24 e 25 Cost., in quanto il provvedimento,

per il suo sostanziale carattere di "atto amministrativo plurimo"

solo formalmente legislativo, sottrarrebbe al sindacato

giurisdizionale e alla cognizione del giudice naturale precostituito

per legge la materia da esso disciplinata;

b) con l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità di

trattamento fra gli espropriati degli immobili interessati

all'esecuzione dei lavori del quinto centro siderurgico di Gioia

Tauro e gli altri espropriati, proprietari di immobili situati in

zone limitrofe;

c) con l'art. 97, primo comma, Cost., attribuendo

all'amministrazione un potere di utilizzazione del bene, per

iniziative industriali alternative, troppo ampio in riferimento alla

mancata previsione, sia di un termine perentorio per la redazione in

forma esecutiva dei progetti alternativi, sia della necessaria

correlazione fra l'entità degli eventuali programmi e l'estensione

delle aree da assoggettare al vincolo della proroga;

d) con l'art. 42, terzo comma, Cost., in quanto la predetta

proroga, impedendo l'esercizio del diritto dei proprietari alla

restituzione del bene, integrerebbe gli estremi di una nuova

espropriazione, senza la previsione di un adeguato indennizzo;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, in riferimento al primo dei prospettati profili

di illegittimità costituzionale, va negata l'esistenza di una

riserva di potestà amministrativa nella materia che la norma

impugnata disciplina, e ciò ad ulteriore precisazione di quanto già

affermato da questa Corte nelle sentenze n. 95 e 6 del 1966, e a

prescindere dalla attinenza che gli invocati parametri possano o meno

avere in relazione alle censure mosse;

che per quanto attiene all'asserito contrasto con l'art. 3

Cost., la lamentata diversità di regime trova una sua ragionevole

giustificazione nella peculiarità della destinazione impressa agli

immobili espropriati, cui evidentemente si collega il permanere

dell'assoluta necessità di realizzare l'originaria opera pubblica o

comunque altre iniziative industriali in grado di imprimere alla zona

in oggetto lo stesso tipo di sviluppo;

che, in relazione alla sostenuta violazione dell'art. 97, primo

comma, Cost., la riserva di legge ed il principio del buon andamento,

ai quali sembra riferirsi il giudice a quo, attenendo alla materia

dell'organizzazione dei pubblici uffici, nulla hanno a che vedere con

le disposizioni, quale quella impugnata, che disciplinano l'attività

amministrativa incidendo direttamente nella sfera soggettiva dei

privati, e per le quali nella nostra Costituzione sono previsti altri

e diversi parametri di riferimento;

che per quanto concerne, infine, la prospettata lesione

dell'art. 42, terzo comma, Cost., la sentenza di questa Corte n. 245

del 1987 configura la retrocessione come un "diritto potestativo di

acquisto", non essendo peraltro ipotizzabili, una volta intervenuta

l'espropriazione del bene e corrisposto l'indennizzo, posizioni

giuridiche, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato;

che, conseguentemente, la limitazione che la disposizione

censurata apporrebbe al potere di retrocessione, a prescindere dalla

sua consistenza, non può in alcun modo integrare gli estremi di una

nuova espropriazione, presupponendo quest'ultima l'esistenza di

situazioni giuridiche soggettive perfette, a contenuto reale o che

comunque attengono al godimento del bene;

che, pertanto, in relazione a tutti gli anzidetti profili la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, legge 15 ottobre

1979 n. 490 ("Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art.

53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri

effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di

Gioia Tauro"), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42 e

97 Cost. dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:680 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari