Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 28 dicembre 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 28 dicembre 2001
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1978 al 28 dicembre 2001. 191 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: industriali ed espropriazione per pubblica utilita' Le infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione di attivita' industriali sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, a suo totale carico, sulla base delle direttive del programma quinquennale, previste alla lettera b) dell'articolo 2, in conformita' dell'art. 138, primo comma.(1) Fino al 31 dicembre 1980 le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, nei territori di cui all'art. 1, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.(2) Per l'espropriazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 53.(3)
tolto: (1) Art. 6, c. 1° e 2°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 1°, lett. b), art. 11, c. 5°, art. 12, c. 1°, L. n. 183/1976
tolto: (2) Art. 4, c. 1°, D.L. C.P.S. 1598/1947; art. 29, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 2, L. n. 717/1965; art. 1, c. 2°, L. n. 1/1978
tolto: (3) Art. 15, c. 3°, L. n. 853/1971aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art49 · fonte del testo
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