[1]regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

[2]I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.(1) I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.(2) A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.(3) Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.(4) I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.(5) I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.(6) Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.(7) Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia. (8)

[3](1) Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959

[4](2) Idem, c. 3°

[5](3) Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959

[6](4) Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962

[7](5) Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971

[8](6) Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959

[9](7) Idem, c. 5°

[10](8) Art. 65, D.P.R. n. 616/1977

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 58/1994

    Questione inammissibile
    23 febbraio 1994

    La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di alcun elemento per stabilire se da parte dell'espropriante siano state fornite agli espropriandi indicazioni utili al fine di consentire l'esercizio della facoltà di formulare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento di espropriazione, non consente di stabilire la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità degli artt. 51 e 53, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, nonché degli artt. 4, 16 e 17, L. 25 giugno 1865 n. 2359, "nella parte in cui non dispongono, nei confronti dei soggetti espropriandi, forme di comunicazione personale dei procedimenti espropriativi avviati". (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 51 Testo unico interventi nel Mezzogiorno · Art. 53 Testo unico interventi nel Mezzogiorno

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art51 · fonte del testo

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